Ordinanza n. 110/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Decreto Ministeriale pubblicato nella G.U. del 15.09.2022 recante: “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.” e delle conseguenziali linee guida emesse, con decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022, pubblicate sulla G.U. del 26.10.2022 e i relativi atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mic.Med S.r.l. il 27/2/2023: -del decreto del 06.07.2022, emesso di concerto dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. del 15.09.2022; - delle consequenziali linee guida emesse, con decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022, pubblicate sulla G.U. del 26.10.2022;3) dell’intesa raggiunta in sede di CSR il 28.09.2022, Rep. 213/CSR;4) dell’accordo raggiunto in sede di CSR il 07.11.2019, Rep. 181/CSR; - di tutti gli eventuali accordi –di estremi sconosciuti –sottoscritti dalle Regioni con lo Stato in merito a detto superamento dei tetti di spesa di estremi sconosciuti; - della la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413; - della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell’elenco allegato alla determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui sono state individuate la società, il fatturato nonché le quote di ripiano per il quadriennio 2015-2018; - dell'Elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 –2018, allegato alla predetta determinazione; - dell’elenco allegato alla determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui è stata individuata la società Mic.Med srl tra le società fornitrici richiamate al ripiano ed è stato calcolato il suo fatturato per il quadriennio 2015-2018 nonché le quote di payback per il medesimo quadriennio; - di tutti i documenti istruttori utilizzati dalla Regione Piemonte, per stabilire il fatturato della società ricorrente, per il quadriennio 2015-2018 nonché le quote di payback per il medesimo quadriennio; - della comunicazione a mezzo PEC, ricevuta il 01.02.2023; - del prospetto riepilogativo contenuto nel file denominato “micmed”, comunicato a mezzo PEC il 01.02.2022 ove si leggesse su “base/1000”; - di tutti i calcoli e conteggi e modalità e documenti di estremi sconosciuti con cui è stato determinato il fatturato della società ricorrente per il quadriennio 2015-2018 e la quota di payback per il relativo periodo; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento, datata 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati;16) delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426,con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 –2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MIC.MED SRL il 26\11\2025: - della comunicazione della Regione Piemonte, pubblicata sul sito della Regione, in data 1° settembre 2025, con la quale venivano comunicate le coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento della quota del 25% del payback come determinata ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e alla determinazione della quota di payback dovuta per gli anni 2015-2018, nonché la comunicazione delle coordinate bancarie per il pagamento del 25% della quota
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le successive linee guida, gli atti di intesa e accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e, con motivi aggiunti, gli atti della Regione Piemonte di individuazione dell'impresa, determinazione del fatturato e quantificazione delle quote di payback, oltre agli atti istruttori e alle comunicazioni concernenti il pagamento. All'esito della riserva di decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa con riferimento agli atti regionali e provinciali impugnati con motivi aggiunti. In particolare, tali atti sono apparsi non espressione di un potere autoritativo esercitato per la tutela di interessi generali, ma meri accertamenti tecnici relativi a presupposti economico-aziendali e contabili incidenti esclusivamente sulla quantificazione del debito patrimoniale dell'impresa. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire dalle parti specifiche osservazioni sulla questione di giurisdizione, senza disporre il rinvio della trattazione poiché le amministrazioni resistenti non avevano richiesto un termine a difesa dopo la notificazione dell'ultimo ricorso per motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha declinato definitivamente la giurisdizione. Ha rilevato d'ufficio seri dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente all'impugnazione degli atti regionali e provinciali oggetto dei motivi aggiunti, ritenendo che essi possano incidere su diritti soggettivi di natura esclusivamente patrimoniale in quanto meri accertamenti tecnici del quantum debeatur. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato a tutte le parti un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie scritte esclusivamente sulla questione di giurisdizione. La causa resta quindi interlocutoria.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati nell'oggetto degli atti impugnati con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, senza una specifica valutazione da parte del Collegio.
artt. 15 e 16 l.r. Piemonte 14/2014
Richiamati nell'oggetto degli atti impugnati con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento regionale, senza una specifica valutazione da parte del Collegio.
Massime di principio
- Quando gli atti regionali relativi al payback sui dispositivi medici si limitano ad accertare tecnicamente dati economico-aziendali e contabili necessari a determinare il quantum debeatur, senza esprimere un potere autoritativo a tutela di interessi generali, può porsi una questione di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'incidenza dell'atto riguarda diritti soggettivi di contenuto esclusivamente patrimoniale.
- La qualificazione degli atti di quantificazione del payback come esercizio di potere autoritativo oppure come meri accertamenti contabili costituisce questione rilevante ai fini del riparto di giurisdizione e deve essere esaminata prima della decisione sul merito.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione di giurisdizione potenzialmente decisiva, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie sulla questione.
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