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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.B.S. Instruments S.r.l. il 3/1/2023: annullamento, previa sospensione cautelare, A) della Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, portante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo Allegato n. 1 ad essa accluso; - della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24.11.2022; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le seguenti deliberazioni, non cognite, assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S. della Regione Piemonte, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15.6.2012: (i) la Deliberazione D.G. dell'AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; (ii) la Deliberazione D.G. dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27.8.2019; (iii) la Deliberazione D.G. dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23.8.2019; (iv) la Deliberazione D.G. dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; (v) la Deliberazione D.G. dell'AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 3.9.2019; (vi) la Deliberazione D.G. dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29.8.2019; (vii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; (viii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Asti n. 151 del 30.8.2019; (ix) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Biella n. 388 del 26.8.2019; (x) la Deliberazione D.G. dell'ASL Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; (xi) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Cuneo 1 n. 361 del 29.8.2019; (xii) la Deliberazione D.G. dell'ASL Cuneo 2 n. 309 del 22.8.2019; (xiii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Novara n. 320 del 28.8.2019; (xiv) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 3 n. 510 del 23.8.2019; (xv) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 4 n. 977 del 28.8.2019; (xvi) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Torino 5 n. 806 del 28.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; (xvii) la Deliberazione D.G. dell'ASL di Verbano Cusio Ossola n. 701 del 4.9.2019; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.B.S. Instruments S.r.l. il 26/1/2023: annullamento, previa sospensione cautelare, A) del provvedimento dirigenziale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dipartimento sanità e salute della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 8049 del 14.12.2022, portante “definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attrezzature dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dell'Allegato 1 ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese la Deliberazione non cognita assunta dal Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313 del 26.8.2019, con la quale sono stati esposti i dati riepilogativi del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e certificate le relative risultanze; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.B.S. INSTRUMENTS S.R.L. il 27\11\2025: PER L’ANNULLAMENTO -dell’Avviso di pagamento del payback ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Piemonte in data 1.9.2025; -della D.D. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2025, n. 651, recante “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che hanno provveduto al pagamento delle quote di ripiano dovute a titolo di payback”; - dell’Avviso di pagamento del payback ridotto al 25%, pubblicato su sito web della Regione Valle d’Aosta in data 1.9.2025 e relativo allegato; - della determina dirigenziale n. 6206 del 28.10.2025 recante la presa d’atto dell’elenco dei fornitori di dispositivi medici che hanno effettuato i versamenti all’Azienda USL della Valle d’Aosta ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2025, n.95;

Giustizia amministrativa202214366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alla determinazione delle quote di payback, inclusi gli avvisi di pagamento e gli elenchi dei fornitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa fornitrice ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e connessi relativi alla determinazione del tetto di spesa e alla ricognizione del fatturato, nonché, con motivi aggiunti, gli atti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti per gli anni 2015-2018, adottati dalla Regione Piemonte e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato gli avvisi di pagamento del payback ridotto al 25% e gli atti regionali ricognitivi dei pagamenti effettuati. All'esito della riserva di decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente agli atti regionali e provinciali oggetto dei motivi aggiunti. Tali atti, secondo una valutazione preliminare, non sembrano espressione di potere autoritativo esercitato a tutela di interessi generali, ma meri accertamenti tecnici di dati economico-aziendali e contabili concernenti il quantum debeatur, incidenti su diritti soggettivi di contenuto esclusivamente patrimoniale.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha pronunciato definitivamente sulla giurisdizione. Ha disposto che le parti depositino, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, memorie scritte esclusivamente sulla questione della giurisdizione relativa agli atti regionali e provinciali impugnati con i motivi aggiunti. Il Collegio ha scelto di non rinviare la trattazione, poiché le amministrazioni resistenti non avevano richiesto un termine a difesa dopo la notificazione dell'ultimo ricorso per motivi aggiunti. La causa resta quindi interlocutoria, in attesa del contraddittorio scritto sulla possibile devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti meri accertamenti contabili del debito di payback.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per consentire alle parti di interloquire su una questione rilevata dal Collegio ai fini della decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio seri dubbi sulla propria giurisdizione, deve consentire alle parti di presentare osservazioni sulla questione prima di adottare la decisione definitiva.
  • Gli atti regionali che si limitano ad accertare dati economico-aziendali e contabili rilevanti per la quantificazione di un debito patrimoniale, senza esprimere esercizio di un potere autoritativo a tutela di interessi generali, possono incidere su diritti soggettivi e non su interessi legittimi.
  • La determinazione del quantum debeatur mediante meri accertamenti tecnici e contabili, in assenza di una concreta manifestazione di potere autoritativo, costituisce un elemento idoneo a porre in dubbio la giurisdizione amministrativa sulla relativa controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoFarmaci e dispositivi
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiRiparto di giurisdizione

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