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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 3556 del 29 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202500708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 3556 del 29 novembre 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso era stata effettuata direttamente presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione ministeriale, anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, come richiesto per le notificazioni degli atti giudiziari riguardanti le amministrazioni statali. La questione esaminata è quindi esclusivamente processuale e riguarda la validità della notificazione e la possibilità di rinnovarla.

La decisione

Il TAR ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso, in quanto eseguita direttamente presso il Ministero anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente. Ha escluso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché l'Avvocatura dello Stato non si è ritualmente costituita. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021 e l'art. 44, comma 3, c.p.a., il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione senza necessità di valutare la scusabilità dell'errore. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per notificare nuovamente il ricorso al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nonché un ulteriore termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare telematicamente la prova dell'adempimento mediante ricevute PEC in formato nativo digitale. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026; non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi contro le amministrazioni statali deve essere eseguita secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio dello Stato.

  • art. 11, ultimo periodo, r.d. n. 1611/1933

    presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio

    Gli atti giudiziari riguardanti le amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso la competente Avvocatura dello Stato; la violazione determina nullità rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    In caso di nullità della notificazione, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione, il cui rispetto consente la sanatoria del vizio processuale.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La disciplina della nullità della notificazione deve essere applicata alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale intervenuta con la sentenza n. 148 del 2021.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    In caso di nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione assegnando un nuovo termine, senza subordinare tale ordine alla valutazione della scusabilità dell'errore.

Massime di principio

  • La notificazione di un ricorso giurisdizionale contro un’amministrazione statale deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione effettuata direttamente presso l’amministrazione è nulla e il vizio è rilevabile d’ufficio.
  • La mancata rituale costituzione dell’Avvocatura dello Stato impedisce di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione e assegnare un termine perentorio, senza dover previamente valutare la scusabilità dell’errore; il rispetto del termine consente la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
  • Alla rinnovazione della notificazione deve seguire il deposito della relativa prova secondo le modalità processuali richieste dal giudice, comprese, nel processo telematico, le ricevute PEC in formato nativo digitale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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