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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50489/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (sommma di euro 104.189 rinvenuta su conto intestato alla societa' DI.PA Logistica s.r.l.). Il ricorrente deduceva di aver interesse all'impugnazione in ragione della sua duplice veste di legale rappresentante della societa' e di indagato risultante dal verbale di esecuzione del sequestro; contestava inoltre la carenza motivazionale del GIP, anche in relazione al sequestro probatorio, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite "Ellade" del 24.6.2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che il denaro sequestrato fosse intestato alla DI.PA Logistica s.r.l. e non fosse nella sfera patrimoniale personale del ricorrente; pur essendo legale rappresentante, il ricorrente aveva proposto il riesame in proprio e non in nome e per conto della societa', quindi non poteva vantare il titolo necessario alla restituzione della cosa sequestrata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'indagato non titolare del bene può impugnare solo se prova un interesse concreto e attuale corrispondente al risultato restitutorio (dissequestro). Le censure sulla motivazione del GIP sono state ritenute inammissibili a causa del difetto di interesse. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che segnala i soggetti legittimati a proporre istanza di riesame; la Corte interpreta che la legittimazione formale non sostituisce l'onere di provare un interesse concreto alla restituzione del bene sequestrato.

  • art. 581 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiama l'onere di chi impugna di dedurre la sussistenza dell'interesse; la Corte lo intende come esigenza di indicare i fatti e le ragioni che collegano l'impugnante al bene sottoposto a sequestro.

  • art. 586 comma 4 cod. proc. pen.

    Principio sull'ammissibilita' dell'impugnazione nei procedimenti cautelari reali: l'interesse deve poter produrre un risultato effettivamente favorevole (tipicamente la restituzione/dissequestro).

  • Sentenza Sez. 3 n. 3602 del 16/01/2019 (Solinas)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che chi impugna deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto comprovanti la relazione con la cosa sequestrata, a pena di inammissibilita'.

  • Sentenza Sez. 3 n. 47313 del 17/05/2017 (Ruan) e Sentenza Sez. 5 n. 22231 del 17/03/2017 (Paltrinieri)

    Precedenti che affermano che ottenere una pronunzia sull'insussistenza del fumus commissi delicti non equivale a dimostrare interesse alla restituzione: il giudizio cautelare e' autonomo e il mero accertamento sul fumus non produce automaticamente effetto restitutorio in favore dell'impugnante.

  • Ordinanza/Sezioni Unite "Ellade" 24/06/2022

    Pronuncia citata dal ricorrente in tema di motivazione e sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto la questione ininfluente alla declaratoria di inammissibilita' in assenza di interesse concreto dell'impugnante.

Massime di principio

  • Per proporre un riesame/impugnazione contro un sequestro di beni occorre non solo la legittimazione formale, ma dimostrare un interesse concreto e attuale: cioe' la prospettiva di ottenere la restituzione del bene o altro risultato pratico favorevole.
  • La qualita' di legale rappresentante di una societa' non autorizza automaticamente ad agire "in proprio" per ottenere la restituzione di beni appartenenti alla societa': se si agisce in nome personale, va provato un titolo personale sul bene.
  • Se il bene sequestrato e' intestato alla societa', il rimedio va esercitato dalla societa' oppure il ricorrente deve dimostrare un titolo che faccia capo a lui personalmente (proprieta', diritto di credito, poteri di disposizione effettivi).
  • Le censura sulla carenza di motivazione del provvedimento restrittivo sono rilevanti solo se chi le propone ha interesse concreto a ottenere l'effetto processuale corrispondente; altrimenti le doglianze sono inammissibili.
  • In fase di impugnazione e' obbligatorio dedurre e documentare i fatti e le ragioni che collegano l'impugnante alla cosa sequestrata (conto corrente, titolarita', attribuzione di disponibilita'), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilita' e la condanna alle spese e sanzioni.
  • Se si rappresenta una societa', meglio proporre l'istanza a nome della societa' (con procura ove necessaria) e non in proprio; se si intende far valere poteri di fatto, occorre provarli nel ricorso.

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