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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31731/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore dello spettacolo aveva chiesto la riliquidazione del supplemento di pensione ENPALS sostenendo che, per la cd. quota B relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non dovesse applicarsi il massimale di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva respinto in parte il gravame dell'INPS. L'Istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere il tetto massimo di retribuzione giornaliera pensionabile nel calcolo della quota B. Le controricorrenti hanno resistito, sostenendo anche l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità in rapporto alla legge delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, deve continuare ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, perché tale limite non è stato abrogato espressamente e non è incompatibile con la disciplina sopravvenuta. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure di contrasto con la legge delega e con l'art. 76 Cost. Per effetto dell'errore della Corte d'appello, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche al calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non essendo stato abrogato espressamente e non risultando incompatibile con la disciplina successiva

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    non esclude il massimale retributivo pensionabile previsto dalla normativa speciale ENPALS; va letto in modo compatibile con il permanere del tetto

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    distingue quota A e quota B del trattamento pensionistico, riferendo la quota B alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993

  • art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995

    criterio direttivo della "commisurazione delle prestazioni" agli oneri contributivi sostenuti

    non impone una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni erogate, sicché non esclude il massimale pensionabile

  • art. 2, comma 22, lett. d), L. n. 335/1995

    consente la salvaguardia delle normative speciali per settori con effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative, come quello dello spettacolo

  • art. 76 Cost.

    la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata

  • art. 38 Cost.

    il sistema previdenziale speciale può prevedere limiti e assetti peculiari purché sia assicurata una certa proporzionalità e non siano compromesse le finalità di tutela previdenziale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro processuale della censura per violazione di legge proposta con il ricorso per cassazione

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza

Massime di principio

  • Nel sistema pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, la quota B del trattamento va calcolata applicando anche il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, salvo abrogazione espressa o incompatibilità insuperabile con la disciplina successiva.
  • La legge delega che richiede la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non esige una corrispondenza matematica e piena tra contributi e pensione, potendo il legislatore conservare assetti differenziati e più favorevoli in presenza di peculiarità del settore.
  • Le normative speciali previdenziali possono essere mantenute nell'ambito di un riassetto generale se il legislatore delegato non le abroga espressamente e se esse risultano coerenti con la finalità di tutela complessiva e con l'equilibrio del sistema.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge è fondata quando la sentenza impugnata si discosta da un principio di diritto già consolidato senza offrire elementi idonei a giustificare un mutamento dell'orientamento.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che presuppongano un contrasto meramente assertivo tra contributi e prestazioni non possono superare il rilievo della struttura complessiva del sistema previdenziale e della funzione non strettamente corrispettiva dell'obbligazione contributiva.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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