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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18250/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione di appropriazione indebita aggravata: il difensore ha censurato la determinazione del "tempus commissi delicti" operata dalla Corte di Appello, che ha fatto coincidere la consumazione con il mancato ritiro, da parte del Di Maio, della raccomandata del 5.11.2012 che intimava la restituzione delle somme. La difesa ha invece sostenuto che la consumazione doveva farsi risalire a momenti anteriori, in particolare dalla cessazione del pagamento degli interessi (contrattualmente fissati al 3% mensile) successiva al 12.5.2009, con la conseguenza che il reato sarebbe già prescritto al momento della sentenza di appello. Si è inoltre dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 157 c.p. in relazione al calcolo della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto a Di Maio è ormai estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo che criticava l'individuazione del momento di consumazione fatta dalla Corte di Appello, osservando che l'appropriazione indebita è reato istantaneo e si consuma con il primo atto di dominio che manifesti la volontà di tenere la cosa come propria, per cui il mancato ritiro di una diffida postale può confondersi con il momento della piena conoscenza da parte della vittima e non necessariamente con l'atto originario di appropriarsi. Anche adottando la data del 5.11.2012 indicata dalla Corte territoriale, il termine di prescrizione è ormai trascorso (considerate anche le conseguenze della recidiva e la sospensione "COVID"), pertanto la sentenza di condanna è annullata senza rinvio; le statuizioni civili restano confermate.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Regolazione del termine di prescrizione; la Corte ricorda che per i reati istantanei la prescrizione decorre dal momento della consumazione, che va individuata nella prima condotta appropriativa (atto di dominio) e non dalla conoscenza del fatto da parte della persona offesa.

  • art. 161 comma 2 cod. pen.

    Disciplina degli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione e dell'aumento del termine in presenza di circostanze aggravanti di effetto speciale; la Corte richiama come detta norma incida sul calcolo del termine solo dopo aver determinato la pena massima da applicare.

  • art. 99 comma 2 n. 2 cod. pen.

    Recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale quale circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sul computo della pena massima da cui si ricava la durata della prescrizione.

  • art. 23 comma 8 DL 137 del 2020

    Norma procedurale utilizzata dal Pubblico Ministero per trasmettere la requisitoria scritta alla Corte; citata in relazione alla modalità con cui il PG ha espresso la propria posizione sull'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il reato di appropriazione indebita è istantaneo: la consumazione avviene con il primo atto di dominio che manifesti la volontà di tenere la cosa come propria; la successiva conoscenza del fatto da parte della vittima è irrilevante ai fini dell'inizio della prescrizione.
  • Collegare la consumazione del reato al mancato ritiro di una raccomandata (o ad altri atti formali a valle) può confondere momento di consumazione con momento di piena conoscenza della vittima; tale collegamento è debole se esistono atti precedenti (es. versamento su conto di terzi, interruzione degli interessi) che dimostrino la condotta appropriativa iniziale.
  • Per il calcolo della prescrizione occorre determinare correttamente la pena massima applicabile (anche tenendo conto di aggravanti di effetto speciale come la recidiva) poiché ciò incide sul termine-base e sulle sue eventuali proroghe in presenza di atti interruttivi.
  • Nelle valutazioni difensive conviene produrre prove e argomentazioni volte a individuare e datare il primo atto di dominio (es. trasferimento di somme su conto di terzi, esercizio esclusivo delle credenziali, cessazione dei pagamenti) e a verificare eventuali atti interruttivi o sospensioni (es. provvedimenti "COVID") rilevanti ai fini della prescrizione.
  • Anche se il reato penale si estingue per prescrizione, le statuizioni civili (risarcimento, restituzione) possono rimanere operative e vanno considerate separatamente.

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