Cassazione Penale, Sentenza n. 6572/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che ha convalidato il provvedimento del Questore di Agrigento (DASPO) del 3 maggio 2023, notificato il 18 maggio 2023, che imponeva il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e prescrizioni di obbligo di comparire presso gli uffici del commissariato di P.S. al 10° e 40° minuto di ogni tempo delle partite in casa dell'A.S.D. Canicattì e al 40° minuto del primo tempo delle trasferte; il ricorrente deduceva: carenza e genericità della motivazione sia del provvedimento del Questore sia dell'ordinanza di convalida, mancanza di adeguata valutazione della pericolosità personale, incertezza di identificazione nelle immagini (fotogrammi) da cui non emergerebbe il possesso di oggetti pericolosi, e inutilità/irragionevolezza degli obblighi di firma essendo la squadra da tempo "in casa" a Ravenusa e in assenza di precedenti specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attengono al merito e non indicano un vizio di legittimità; che la valutazione di identità e delle immagini è questione probatoria propria dei giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità; che per la convalida del DASPO è sufficiente una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario e non la certezza probatoria; che la convalida può rinviare alla motivazione del Questore purché, nel complesso, emerga un adeguato percorso logico-giuridico; che l'obbligo di firma è misura ordinaria e proporzionata e la circostanza del campo "casalingo" a Ravenusa è fatto contingente non decisivo in sede di legittimità; ha confermato che il G.i.p. aveva comunque ridotto la durata delle prescrizioni a due anni; ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese e inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, art. 6
La norma disciplina il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e le misure di prevenzione (DASPO). La Corte conferma che, ai fini della convalida giudiziale, è sufficiente una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario e non è richiesta la certezza probatoria
Costituzione, art. 13, terzo comma
Richiamato in relazione alla natura 'servente' dei provvedimenti provvisori restrittivi della libertà adottati dalla polizia; la convalida giurisdizionale esercita controllo di legalità su tali atti
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per gli effetti del rigetto/inammissibilità del ricorso e per l'eventuale condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Decisione Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e agli effetti sanzionatori
Massime di principio
- In sede di convalida del DASPO il giudice di legittimità richiede solo una valutazione indiziaria sull'attribuibilità della condotta al destinatario; questioni probatorie complesse (esame differenziale di fotogrammi) sono di merito e non decidibili in Cassazione
- La convalida giudiziale può 'per relationem' richiamare e integrare la motivazione del provvedimento del Questore quando nel complesso risulti un percorso logico-giuridico adeguato; non è sempre necessaria una motivazione autonoma riga per riga
- L'imposizione di obblighi di firma in coincidenza con le manifestazioni sportive è misura ordinaria e proporzionata alla prevenzione della violenza negli stadi; variabili fattuali (es. spostamento del campo 'casalingo') non escludono di per sé la legittimità della misura in sede di legittimità
- Le censure generiche su 'mancanza di giudizio di personalità' o richieste di maggiore approfondimento della pericolosità individuale sono inammissibili se non specificamente fondate su vizi di legittimità
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria "alla Cassa delle ammende" ai sensi delle norme procedurali richiamate
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