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Ordinanza

Ordinanza n. 1498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 93/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202602410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, di accoglimento parziale della domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e condominio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva accolto parzialmente la domanda cautelare. Dal testo non emergono gli specifici motivi di appello né il contenuto puntuale degli interventi o delle attività amministrative controverse. Risulta soltanto che l'ordinanza gravata aveva sospeso attività di verifica concernenti interventi da svolgere nel medio e lungo termine, preservando al contempo il soddisfacimento di esigenze di sicurezza urgente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo adeguato il bilanciamento degli interessi contrapposti operato dal TAR. In particolare, la misura cautelare gravata è stata considerata idonea a preservare le esigenze di sicurezza urgente, senza impedire lo svolgimento delle attività di verifica relative agli interventi di medio e lungo termine, che erano state sospese. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare al Consiglio di Stato contro l'ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la misura adottata dal giudice di primo grado è confermata quando realizza un adeguato bilanciamento tra gli interessi contrapposti, preservando le esigenze di sicurezza urgente e limitando la sospensione alle attività non immediate o di medio-lungo termine.
  • Il rigetto dell'appello cautelare è giustificato quando la misura gravata conserva la tutela degli interessi urgenti senza precludere in modo sproporzionato la successiva attività amministrativa di verifica e programmazione degli interventi.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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