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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18550/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/10/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 27/07/2021 per il delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A) e per due delitti di illecita detenzione di stupefacenti (capi B5 e B20). Il ricorso denunciava vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione della "gravità indiziaria" relativa al capo A, contestando che l'appartenenza dell'indagato al gruppo fosse fondata su conversazioni telefoniche sporadiche e isolate (una in particolare del 27/11/2017) e su contatti non continuativi; si deduceva inoltre che non fosse stata dimostrata l'inefficacia di misure cautelari meno afflittive rispetto al carcere

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato con sufficiente precisione e coerenza la sussistenza della gravità indiziaria, sulla base di un complesso di conversazioni intercettate tra novembre 2017 e agosto 2018 e di ulteriori elementi incidenti (es. conversazione del 02/06/2018). La Corte ha ricordato il divieto per la cassazione di riesaminare i fatti e di sostituire la valutazione del merito con una lettura alternativa delle prove. Quanto al profilo cautelare, la corte ha ritenuto generica la deduzione difensiva e confermato che il Tribunale aveva valutato concretamente il pericolo di recidiva e il mancato superamento della presunzione dell'inadeguatezza di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Predetto articolo è richiamato come criterio di censura della motivazione; la Corte verifica che il rimprovero per carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità non sia stato efficacemente dimostrato dal ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per la sintesi del motivo di ricorso; norma procedurale richiamata ai fini della formulazione dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte di legittimità nel valutare la misura equitativa del versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha comunque disposto il pagamento, pur non ravvisando colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La cassazione non è luogo per una riconsiderazione degli elementi di fatto: chi impugna deve dimostrare contraddizioni formali o illogicità manifeste nella motivazione, non offrire una lettura alternativa dei fatti
  • Per il mantenimento della custodia cautelare per reati di traffico di stupefacenti il giudice può fondarsi su un insieme di elementi indiziari (anche conversazioni criptiche) purché la motivazione sia coerente e dia conto del nesso probatorio
  • Singole intercettazioni isolate possono non essere decisive da sole, ma inserite in un contesto probatorio ampio possono concorrere a determinare la sussistenza della gravità indiziaria
  • Nelle impugnazioni cautelari l'atto difensivo deve specificamente confutare, punto per punto, le ragioni che il giudice del riesame ha indicato come ostative alla concessione di misure meno afflittive; deduzioni generiche sono inefficaci
  • Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in via equitativa, il versamento alla Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave non esclude automaticamente la misura equitativa

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