Cassazione Penale, Ordinanza n. 05758/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello territoriale che lo ha ritenuto responsabile del reato contestato. Dal testo emerge che proponeva tre motivi: il primo sulla responsabilità, sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato e disatteso nei gradi di merito; il secondo sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, censurando la motivazione della sentenza di appello; il terzo sulla sussistenza dell'elemento psicologico, dedotto in modo generico e, secondo la Corte, non specificamente devoluto in appello. La Cassazione rileva che le doglianze riproducono censure già affrontate dal giudice di merito e che la difesa mira a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità; il secondo manifestamente infondato alla luce della specifica motivazione della sentenza di appello sulla duplice valenza dell'offesa; il terzo generico e comunque non specificamente devoluto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per reiterare censure generiche già disattese dai giudici di merito.
La genericità dei motivi e la mancata specifica devoluzione in appello possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproduce censure già esaminate e disattese con argomentazioni adeguate dal giudice di merito.
- La doglianza sull'elemento soggettivo del reato deve essere specifica e coerente con quanto devoluto in appello; la deduzione generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione puntuale e non illogica sulla struttura del fatto e sulla responsabilità, la Cassazione non può sostituire la propria lettura a quella dei giudici di merito.
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