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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.M. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRAP e IRPEF per il 1999, emesso dopo una verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato ricavi non fatturati né registrati derivanti dagli apparecchi da gioco. L’Ufficio aveva rideterminato i ricavi sulla base dei contatori degli apparecchi e del riparto al 50% dei proventi tra la contribuente e il proprietario-noleggiatore. La ricorrente ha articolato sette motivi: contestazione dell’utilizzo della perizia disposta dal PM senza sua verifica; vizi motivazionali sulla presunzione di azzeramento dei contatori, sulla ripartizione temporale degli incassi antecedenti all’installazione, sul riparto del 50% dei proventi e sul conteggio degli incassi al lordo o al netto dell’IVA; nonché violazione dell’art. 54, comma 2, del DPR 633/1972.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti e sette i motivi sono stati dichiarati inammissibili, anzitutto perché formulati senza i quesiti di diritto e le specifiche indicazioni del fatto controverso richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile alla sentenza d’appello del 2008. Inoltre, il primo motivo censurava la modalità istruttoria dell’Ufficio senza attaccare specificamente la motivazione dell’atto impositivo; i motivi dal secondo al quinto miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove e prospettavano interpretazioni alternative senza elementi probatori; il sesto, pur presentato come violazione di legge, poneva questioni di merito; il settimo, pur presentato come vizio motivazionale, poneva una questione di diritto. È quindi rimasta ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. A.M. è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.300 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    L'art. 366 bis c.p.c. impone, per i casi previsti dall'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

    Per i ricorsi soggetti alla disposizione, le censure di violazione di legge dovevano essere accompagnate da un quesito di diritto; quelle motivazionali dovevano indicare chiaramente il fatto controverso o spiegare perché la motivazione fosse insufficiente. La mancanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità.

  • Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Cassazione distingue tra censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e censura di vizio motivazionale. Non è possibile usare una forma di motivo per sottoporre alla Corte una questione appartenente all’altra categoria; inoltre, il giudizio di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile ratione temporis, un ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali propri di ciascun motivo: la mancata formulazione del quesito di diritto o la mancata individuazione del fatto controverso può determinare l’inammissibilità senza esame nel merito.
  • La parte che contesta un accertamento deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e, quando necessario, con le ragioni dell’atto impositivo; non basta criticare in astratto il metodo istruttorio seguito dall’Amministrazione.
  • La Cassazione non è sede per riproporre una diversa lettura delle prove o prospettare ipotesi alternative sui fatti senza indicare un preciso errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile e senza supporto probatorio.
  • Il motivo va qualificato in base alla questione effettivamente dedotta: una censura di merito non diventa violazione di legge perché così denominata, né una questione di diritto può essere fatta valere come vizio di motivazione.

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