Sentenza del 15/01/2016 n. 553 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento induttivo relativo all'anno 1996, con cui erano state richieste maggiori IRPEF, IVA e IRAP sulla base dei parametri previsti dalla legge. In primo grado aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento e la restituzione della somma versata a titolo di iscrizione provvisoria. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello incidentale dell'Agenzia, aveva invece ritenuto legittimo l'accertamento e compensato le spese. In Cassazione il contribuente ha contestato: il mancato riconoscimento del giudicato sulla restituzione della somma versata; la legittimità e la motivazione dell'accertamento; la compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c. e comunque infondato, poiché l'appello dell'Agenzia, diretto a ottenere la piena legittimità dell'accertamento, coinvolgeva anche la statuizione restitutoria dipendente da esso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, carenza di specificità e inidoneità del quesito di diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per le carenze formali sia perché non conferente, dato che la compensazione delle spese era stata disposta nel giudizio d'appello nonostante la soccombenza del contribuente. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
applicabile ratione temporis
I quesiti di diritto e le censure devono essere specifici, pertinenti e idonei a individuare con precisione la violazione denunciata; quesiti generici o meramente interrogativi comportano l'inammissibilità del ricorso.
la determinazione restitutoria ... comunque destinata ... a condividere le sorti del capo principale della decisione
La riforma del capo principale della sentenza può travolgere automaticamente i capi dipendenti, come la restituzione di somme versate in conseguenza dell'accertamento annullato.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la liquidazione e la compensazione delle spese nel processo tributario; la censura del contribuente è stata comunque ritenuta inammissibile e non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
Regolano il principio della soccombenza e i casi di compensazione delle spese processuali, nei limiti applicabili al processo tributario.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e seguenti
Costituisce la base legislativa dei parametri utilizzati per l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi o compensi.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997
Prevedono i parametri applicati dall'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione presuntiva dei ricavi o compensi.
Massime di principio
- Un appello che contesta integralmente la legittimità dell'accertamento può travolgere anche le statuizioni accessorie o dipendenti, come la restituzione di somme versate provvisoriamente; non è quindi sufficiente sostenere che l'appellante non abbia impugnato espressamente ogni singolo capo.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Motivi generici, quesiti astratti o richieste di una semplice verifica della violazione di legge sono soggetti a inammissibilità.
- La contestazione di un accertamento basato su parametri o presunzioni deve indicare con precisione quali elementi siano stati applicati erroneamente o quali specifiche carenze motivazionali sussistano; una contestazione complessiva e non circostanziata non è sufficiente.
- La compensazione delle spese deve essere contestata con riferimento concreto alla decisione adottata e alle regole applicabili; una censura non pertinente rispetto al contenuto effettivo della sentenza non può essere esaminata.
- La soccombenza in Cassazione comporta normalmente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, salvo specifiche ragioni per una diversa decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →