Cassazione Penale, Sentenza n. 40342/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gottardi è stato condannato per appropriazione indebita aggravata commessa nell'esercizio di attività d'intermediazione nella locazione di immobili, in danno di due proprietari di immobili di cui curava l'amministrazione. Ha impugnato la sentenza con sei motivi: 1) motivazione illogica e travisamento della prova riguardo agli incarichi e allo svolgimento dell'attività; 2) difetto di querela relativo all'importo versato dalla conduttrice Bressan a titolo di cauzione (sosteneva che solo la conduttrice poteva querelare); 3) errata valutazione della prova perché vi sarebbe stata parziale restituzione delle somme e sostenimento di spese da parte dell'imputato; 4) assenza dell'elemento soggettivo per effetto dell'impossibilità di versare le somme a causa di provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che avrebbero bloccato i conti; 5) travisamento del fatto con riguardo alla tinteggiatura dell'appartamento; 6) violazione dell'art. 533 comma 1 c.p.p. per mancato apprezzamento del principio del dubbio "oltre ogni ragionevole dubbio" e plausibilità di una diversa ricostruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi generici e manifestamente infondati: il presunto travisamento è una diversa valutazione delle prove e non riguarda profili decisivi; la questione della querela non era stata sollevata in appello ed è comunque infondata perché, dopo l'incasso delle somme, il diritto di querela spettava al locatore (le restituzioni successive alla consumazione dell'appropriazione sono post factum irrilevanti). Il quarto motivo è stato ritenuto reiterativo e privo di specificità temporale e probatoria circa il presunto vincolo sulle somme; il quinto motivo (travìsamento del fatto) è inammissibile perché mira a diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione; il sesto è manifestamente infondato alla luce del consolidato principio che l'art. 533 c.p.p. non amplia il sindacato di legittimità fino a riformare il merito quando la Corte d'appello ha esaminato le alternative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020 n.137 (conv. legge n.176/2020)
Richiamata come norma che disciplina le modalità di esame del ricorso in periodo emergenziale; applicata per la procedura di esame in questa causa.
art. 16, d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. legge n.15/2022)
Richiamata in funzione di rinvio normativo per l'applicabilità delle modalità procedurali citate; ha consentito l'applicazione delle norme procedurali richiamate.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama i limiti di ammissibilità dei motivi in sede di legittimità; la Corte ha escluso motivi non introdotti in appello o non consentiti in cassazione.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Riguarda il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha precisato che tale principio non modifica il perimetro del sindacato della Cassazione sulla motivazione e non consente di sostituirsi al giudice del merito quando quest'ultimo ha esaminato le alternative.
Consente la condanna per danno di spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e vi sono profili di colpa della parte ricorrente; applicata per disporre il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- In reati di appropriazione indebita commessi da intermediari nella gestione di locazioni, la prova decisiva è l'interversione del possesso delle somme: il fatto che l'imputato abbia poi sostenuto spese o parzialmente restituito somme non esclude automaticamente l'appropriazione se le somme erano state distratte dalla destinazione concordata.
- La mancanza di querela da parte di un terzo (es. la conduttrice) non esclude l'azione penale se il titolare del diritto leso (es. il locatore) è quello che ha subito l'effettiva privazione: la querela relativa al diritto patrimoniale spetta al soggetto titolare del bene o del diritto leso.
- In Cassazione non è ammissibile censurare il "travisamento del fatto" quando la questione riguarda una diversa valutazione dei fatti/materiale probatorio decisa dal giudice di merito; tali contestazioni sono generalmente inammissibili salvo che emerga un vizio di motivazione decisivo.
- Le deduzioni che invocano circostanze alternative (es. incagli dei conti per provvedimenti di terzi) devono essere puntuali e specifiche nel tempo e nel nesso causale per incidere sull'elemento soggettivo del reato; affermazioni generiche o tardive risultano inefficaci.
- Il principio di giudizio secondo il quale la condanna deve essere oltre ogni ragionevole dubbio non autorizza la Corte di cassazione a riconsiderare il merito quando la Corte d'appello ha compiuto un'adeguata disamina delle ricostruzioni alternative.
- Motivi generici o non specificamente dedotti in appello rischiano di essere dichiarati inammissibili in Cassazione; chi impugna deve indicare in modo chiaro la decisività delle prove contestate.
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