Sentenza n. 12692/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 338/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e ottenere le misure necessarie all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 338/2025, resa in una controversia di lavoro e passata in giudicato. Ha dedotto che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso di sentenze civili emesse dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e resta limitato all’accertamento dell’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza consentire integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. A fronte delle allegazioni della ricorrente, l’Amministrazione non costituita non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al giudicato civile. Ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 400 euro per spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, inclusa quella emessa dal giudice del lavoro, quando l’Amministrazione sia tenuta a conformarvisi.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo contenuto.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza svolgere accertamenti di merito o integrare il contenuto della sentenza civile.
- Qualora l’Amministrazione, a fronte delle allegazioni del creditore, non fornisca chiarimenti o elementi sull’avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può accertare l’inadempimento e ordinare l’adozione degli atti necessari all’esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
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