Cassazione Penale, Sentenza n. 24158/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ricorreva per cassazione deducendo l'abnormità dell'ordinanza del G.i.p. del 29/11/2022 che, rigettando la richiesta di archiviazione, aveva ordinato al pubblico ministero la "valutazione dei nuovi elementi pervenuti" (attinenti a un distinto procedimento originariamente alla Procura di Torino, poi trasmessi a Cuneo) e lo "svolgimento delle ulteriori indagini che tali elementi potrebbero rendere necessarie". Il ricorrente sosteneva che tale ordinanza fosse abnorme perché, per essere eseguita, richiederebbe la coatta acquisizione di atti appartenenti a un fascicolo diverso e assegnato a un altro P.M., violando l'autonomia di quest'ultimo e andando oltre i poteri del G.i.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la memoria presentata dalla persona offesa Angelo Scassa (perché sottoscritta dallo stesso e non da difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613 c.1 c.p.p.). Sul merito, ha respinto il ricorso del P.M.: ha ritenuto che l'ordinanza del G.i.p., nel chiedere la valutazione dei nuovi elementi e l'eventuale svolgimento di ulteriori indagini, non sia abnorme. Il Collegio ha spiegato che l'indicazione delle "ulteriori indagini" rientra nei poteri del G.i.p. ex art. 409, comma 4, c.p.p., come strumento per assicurare il controllo giurisdizionale sulla completezza delle indagini, senza ledere l'autonomia del P.M., e ha distinto il caso da precedenti in cui il G.i.p. aveva direttamente compiuto atti investigativi. Pertanto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Richiesta di firma della memoria da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata osservanza comporta inammissibilità della memoria presentata dalla persona offesa
art. 409, comma 4, cod. proc. pen.
Attribuisce al G.i.p. la possibilità di indicare le "ulteriori indagini" che ritenga necessarie; la Corte ha interpretato questa norma come idonea a legittimare l'ordinanza che richiede al P.M. di valutare nuovi elementi e, se del caso, svolgere indagini supplementari, senza ledere l'autonomia del P.M.
Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005 (Minervini)
Richiamata dal ricorrente nell'ambito della nozione di abnormità del provvedimento; in generale fa parte della giurisprudenza che delinea i casi di atti abnormi
Sez. 5, n. 182 del 13/01/1994 (Marino)
Precedente richiamato sul tema dell'abnormità processuale; utilizzato dal ricorrente per sostenere l'eccesso di potere del G.i.p.
Sez. 6, n. 8871 del 31/01/2003 (Mancai -ella)
Pronuncia citata dal ricorrente ritenuta non pertinente perché concerneva un caso in cui il G.i.p. aveva proceduto egli stesso ad atti di indagine, situazione diversa rispetto all'ordinanza impugnata
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 (Magnani)
Citata in relazione alla nozione di abnormità, distinguendo profilo strutturale e funzionale dell'atto processuale
Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014 (Veccia)
Parte della giurisprudenza richiamata sul concetto di abnormità e limiti dell'esercizio dei poteri giudiziari
Sez. n. 2884 del 21/10/2014 (Tavoloni)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul punto dell'abnormità del provvedimento
Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013 (Fabozzi)
Richiamata come presidio giurisprudenziale circa i limiti e gli effetti degli atti giudiziali considerati abnormi
Massime di principio
- Il G.i.p. può indicare al pubblico ministero le "ulteriori indagini" che ritenga necessarie (art. 409 c.4 c.p.p.) per assicurare il controllo sulla completezza delle indagini: ciò non costituisce di per sé un atto abnorme.
- L'abnormità sussiste quando un provvedimento è strutturalmente estraneo all'ordinamento processuale o, funzionalmente, determina una stasi o impedisce il proseguimento del processo; indicazioni motivate del G.i.p. rivolte al P.M. non rientrano normalmente in questa fattispecie.
- La mera indicazione del G.i.p. di acquisire e valutare atti provenienti da un diverso fascicolo non lede automaticamente l'autonomia del P.M.; la questione diventa critica se l'ordine si traducesse in una coatta e illegittima sottrazione di competenze o in atti istruttori svolti direttamente dal giudice.
- Se il P.M. ritiene che l'ordinanza del G.i.p. oltrepassi i limiti del potere giudiziario, il rimedio è impugnare motivatamente dimostrando l'effettivo e concreto superamento dei limiti normativi o la paralisi del procedimento; l'astratta doglianza di abnormità può essere difficile da accogliere.
- Le memorie e i ricorsi in Cassazione devono rispettare le forme sostanziali (es. firma di difensore iscritto all'albo speciale per le memorie della persona offesa), pena l'inammissibilità formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23946/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23948/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →