Cassazione Civile, Ordinanza n. 34813/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La pronuncia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 17637/2025. In quella precedente decisione, resa sul ricorso del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto di un provvedimento di autotutela dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, nel dispositivo era stato omesso, per mero errore materiale, il capo sulle spese di lite e la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Con l'istanza promossa d'ufficio mediante decreto presidenziale, si è chiesto quindi di sostituire il dispositivo della precedente ordinanza con uno corretto che includesse: cessazione della materia del contendere, compensazione delle spese di merito, condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto la correzione dell'errore materiale e ha disposto la sostituzione del dispositivo dell'ordinanza n. 17637/2025 con quello corretto, che dichiara la cessazione della materia del contendere per effetto dell'autotutela dell'Agenzia delle Entrate, compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, c.p.c.
Norme richiamate
art. 288, secondo comma, ultimo inciso c.p.c.
È richiamato come base procedurale per la correzione del dispositivo della precedente ordinanza per errore materiale.
art. 196-quinquies, comma quinto, c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto con provvedimento della Corte, mediante sostituzione del testo originario con quello esatto, quando dalla motivazione e dal contenuto complessivo della decisione risulti in modo univoco la volontà decisoria.
- Se il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di autotutela dell'amministrazione resistente, la Corte può regolare le spese distinguendo tra gradi di merito e giudizio di legittimità, con possibile condanna della parte che ha determinato la cessazione al pagamento delle spese di cassazione.
- La distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, ove risultante dagli atti e omessa per mero errore materiale nel dispositivo, può e deve essere integrata in sede di correzione del provvedimento.
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