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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01976/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)

La controversia

Nel giudizio di merito promosso da una società contro un istituto di credito per la ricostruzione del saldo di un rapporto di conto corrente, con contestazioni su ripetizione di indebito, tassi ultralegali, usura e anatocismo, il giudice istruttore liquidò al consulente tecnico d'ufficio un compenso calcolato in base al valore della sola somma accertata in corso di causa (euro 54.744,10) e non sul valore della domanda. Il consulente propose opposizione, sostenendo che, per la tariffa applicabile ai compensi del consulente contabile, il parametro dovesse essere il valore della controversia come indicato in domanda (euro 1.100.000,00 secondo l'opponente, comunque superiore a quello utilizzato dal giudice), poiché l'incarico aveva riguardato l'intera ricostruzione del rapporto e non solo un segmento temporale. Il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendo che il valore rilevante fosse quello effettivamente oggetto della c.t.u., limitata ad un periodo più ristretto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il consulente denunciò violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c. e degli artt. 1 e 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, lamentando che il compenso fosse stato parametrato all'importo accertato e non al valore della domanda; chiese quindi la cassazione dell'ordinanza e la liquidazione nel merito del compenso in euro 10.256,34.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai fini della liquidazione del compenso del c.t.u., il valore della lite va determinato con riguardo al valore della domanda, cioè all'entità della pretesa azionata in giudizio, e non alla sola somma poi accertata dal consulente o a una porzione del periodo oggetto di indagine. Ha ritenuto irrilevante che la c.t.u. fosse stata limitata a una parte del rapporto contrattuale, poiché ciò incide sulla somma accertata, non sul valore della controversia. Ha considerato non decisivo il richiamo alla giurisprudenza in tema di mutuo bancario, trattandosi comunque dell'applicazione del criterio generale della domanda come parametro di valore. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, per nuova liquidazione secondo il principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa, rilevante anche ai fini della liquidazione del compenso del consulente, si determina in base alla domanda proposta e all'entità della pretesa azionata.

  • art. 1 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002

    Richiamato come base normativa della liquidazione del compenso del consulente tecnico secondo i parametri tariffari.

  • art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002

    Per la prestazione contabile il compenso è di regola determinato a percentuale per scaglioni, con riferimento al valore della controversia.

  • art. 31 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645

    È stato richiamato il principio per cui, ai fini del compenso del professionista, il valore della pratica si collega al valore della domanda o delle domande oggetto della controversia rispetto alle quali la consulenza è stata necessaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per censurare violazione e falsa applicazione di legge da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico, il valore di riferimento va individuato nel valore della domanda introduttiva e non nel solo importo che il consulente abbia poi accertato in concreto.
  • Quando la consulenza riguardi solo una parte del rapporto o un segmento temporale della vicenda, tale limitazione incide sull'oggetto dell'indagine e sull'esito dell'accertamento, ma non modifica automaticamente il valore della lite se la pretesa azionata resta più ampia.
  • Nel sistema tariffario del consulente contabile, il criterio ordinario di liquidazione è quello percentuale per scaglioni, parametrato al valore della controversia secondo il criterio generale dell'art. 10 c.p.c.
  • La giurisprudenza che, in taluni rapporti bancari, valorizza l'importo effettivamente contestato non deroga al criterio generale del valore della domanda, ma ne costituisce applicazione al concreto oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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