Cassazione Civile, Ordinanza n. 02302/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva promosso pignoramento presso terzi nei confronti di somme dovute alla debitrice da due soggetti terzi. La debitrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo l'inesistenza e/o nullità della notifica del precetto e dell'atto di pignoramento, ottenendo dal Tribunale la declaratoria di nullità del precetto, del pignoramento e dell'ordinanza di assegnazione, con condanna alla restituzione di quanto percepito. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte, prima di esaminarli, ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza di merito per violazione del contraddittorio: nel giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale non erano stati evocati i terzi pignorati. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato nei giudizi di opposizione esecutiva relativi al pignoramento presso terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c., poiché nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non erano stati chiamati i terzi pignorati, litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel caso descritto nel provvedimento, senza che ciò incida sulla questione decisa.
violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c.
la mancata evocazione in giudizio dei terzi pignorati determina nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio necessario.
ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.
in presenza di nullità della decisione impugnata, la Corte cassa con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio.
art. 6 CEDU
anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU
richiamato a conforto dell'interpretazione che privilegia maggiore chiarezza e completezza del contraddittorio nel processo.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un pignoramento presso terzi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del debitore, del creditore procedente e del terzo pignorato, perché il terzo è portatore di un interesse almeno astratto a interloquire sulle sorti del giudizio.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari comporta nullità insanabile della decisione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando la Corte rileva la nullità per violazione del contraddittorio, non esamina i motivi di ricorso e deve cassare con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio e l'integrazione del contraddittorio.
- In tema di interpretazione processuale, tra più letture possibili va preferita quella che assicura maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, oltre a una piena garanzia del contraddittorio.
Come è indicizzato
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