Cassazione Civile, Ordinanza n. 28798/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito per trattamento di fine rapporto. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo, sulla base del CUD 2018, che il TFR fosse già stato pagato. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto ritenendo che il CUD, depositato dallo stesso lavoratore, provasse in modo adeguato l’avvenuta corresponsione del TFR e che la curatela, essendo terza rispetto al rapporto di lavoro, potesse giovarsene. Il ricorrente ha impugnato il decreto denunciando, con il secondo motivo esaminato per ragione più liquida, falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il CUD è atto unilaterale proveniente dal datore di lavoro e non prova il fatto estintivo del credito; in presenza di specifica contestazione del lavoratore, la curatela avrebbe dovuto fornire prova autonoma del pagamento, che invece mancava. La Corte richiama la propria giurisprudenza recente e afferma che i documenti formati dalla parte che intende avvalersene non possono costituire prova a suo favore in caso di contestazione; la curatela, quando utilizza documenti provenienti dal fallito, assume la medesima posizione processuale di quest’ultimo e non può valorizzarli selettivamente per dimostrare l’estinzione del debito. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo, ha cassato il decreto del Tribunale di Ancona limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Ancona in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà applicare il principio secondo cui il CUD o altra documentazione proveniente dal datore di lavoro fallito non prova, da sola e contro la contestazione del lavoratore, l’avvenuto pagamento del TFR.
Norme richiamate
disciplina l’onere della prova: il fatto estintivo del credito deve essere provato da chi lo allega; non può ritenersi assolto mediante il solo utilizzo di documentazione formata dalla parte interessata ad opporre l’estinzione, in presenza di contestazione.
Massime di principio
- Il documento formato dalla parte che intende trarne vantaggio non può costituire prova a favore della stessa quando sia contestato dalla controparte, né può determinare una inversione dell’onere della prova.
- Quando una procedura concorsuale utilizza documenti provenienti dal fallito per opporre l’estinzione di un credito, essa assume la medesima posizione processuale del datore di lavoro fallito e non può qualificarsi come terzo ai fini della loro efficacia probatoria.
- La regola dell’inscindibilità del contenuto del documento prodotto vale per i documenti di terzi; non consente invece di attribuire valore probatorio favorevole a dichiarazioni o attestazioni provenienti da una delle parti in causa.
- Buste paga e CUD provenienti dal datore di lavoro non sono, di per sé, prova del pagamento del credito ivi indicato se mancano ulteriori riscontri documentali o se il lavoratore contesta il pagamento.
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