Cassazione Penale, Ordinanza n. 29256/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di appello, che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo e con il secondo si censurava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e indeterminati, perché non specificavano gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta; ciò impediva alla Corte di individuare esattamente i rilievi e di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a individuare con precisione la censura; la mancanza di specificità e determinatezza rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, determinata e autosufficiente nei limiti richiesti dalla funzione di legittimità: non basta lamentare in modo assertivo la mancata applicazione di attenuanti o di cause di non punibilità senza indicare gli elementi concreti che sorreggono la doglianza.
- Se la sentenza impugnata contiene una motivazione logicamente corretta e il ricorso non si confronta puntualmente con essa, il motivo è generico e non consente alla Corte di esercitare il controllo richiesto.
- La genericità o indeterminatezza dei motivi di ricorso integra una causa di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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