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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04380/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale condizionato, intervenuta a seguito di una definizione bonaria della controversia tra le parti, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali. Non vi è stata quindi una decisione sul merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da una società in nome collettivo in liquidazione. Un socio aveva convenuto in giudizio il liquidatore chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità di un bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2009; in subordine, la rettifica del bilancio per qualificare come conferimenti alcuni apporti di capitale del socio attore; infine, una volta estinti i debiti sociali, la ripartizione dell'attivo residuo e il rimborso dei conferimenti dei soci. Il tribunale aveva rigettato le domande ritenendo il bilancio intermedio provvisorio e quindi emendabile nella sede del bilancio finale di liquidazione. La corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo che la morte dell'altro socio e la revoca del liquidatore determinassero la cessazione della materia del contendere e affermando che non esiste un interesse attuale e meritevole di tutela a impugnare un bilancio intermedio, perché l'interesse sorge solo quando la rendicontazione diventa definitiva e collegata a un piano di riparto. Avverso tale decisione i successori del socio deceduto proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more interveniva rinuncia sia al ricorso principale sia a quello incidentale condizionato, con attestazione di una definizione bonaria della lite e richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 306 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione quando sia validamente intervenuta ed accettata secondo le regole processuali applicabili; nel caso concreto la Corte ne ha preso atto e ha chiuso il processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche quando accompagnata da rinuncia al ricorso incidentale, determina l'estinzione del giudizio se risulta una composizione bonaria della controversia e le parti ne danno atto nel processo.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di impugnazione e può compensare le spese ove ne ricorrano i presupposti.
  • In tema di bilancio intermedio di liquidazione di società, l'interesse a impugnare sorge solo quando l'atto rendicontativo sia definitivo e funzionale a un piano di riparto; fino a quel momento la gestione liquidatoria resta emendabile.
  • La morte di un socio e la revoca del liquidatore non determinano automaticamente la cessazione della materia del contendere se permangono gli effetti della controversia sul bilancio o sulla liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiGiudicato

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