Cassazione Penale, Sentenza n. 39850/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza ex art. 670 c.p.p. volta a dichiarare la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna. La ricorrente contestava che la notifica fosse stata effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio sulla base di un verbale di elezione di domicilio invalido perché non tradotto e redatto senza interprete, poiché la ricorrente sarebbe stata alloglotta e non comprendente la lingua italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'estratto contumaciale fosse stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto la ricorrente risultava sconosciuta nel domicilio eletto. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura relativa alla mancata traduzione/assistenza dell'interprete, ritenendo provata la conoscenza della lingua italiana da parte della Mihajlovic (vive abitualmente in Italia, ha dichiarato di essere nata a Torino e risulta già processata più volte). Ha osservato che eventuali nullità del giudizio non possono essere dedotte con l'istanza di cui all'art. 670 c.p.p. a causa del passaggio in giudicato. Perciò il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto valida la notificazione dell'estratto contumaciale effettuata presso il difensore d'ufficio ai sensi di questa norma quando l'imputato risulti sconosciuto nel domicilio eletto; tale modalità è applicabile anche nel caso di domicilio dichiarato presso un campo nomadi.
La Corte ha ritenuto che le nullità verificatesi nel giudizio di merito non sono deducibili mediante il rimedio di cui all'art. 670 c.p.p. una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso, atteso che non è stata esclusa responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità, in relazione alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000
Richiamata dalla Corte come principio che giustifica l'applicazione delle sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) nei casi in cui non sia esclusa la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida quando l'imputato risulti sconosciuto nel domicilio eletto: dimostrare l'effettiva conoscenza del domicilio eletto è essenziale per far valere la nullità della notificazione.
- Le censure relative a nullità formali intervenute nel giudizio di merito possono essere inefficaci se il titolo è ormai passato in giudicato; molti rimedi straordinari (es. art. 670 c.p.p.) non sono idonei a rimettere in discussione vizi già coperti dal passaggio in giudicato.
- La semplice dichiarazione di essere 'alloglotto' non è sufficiente a dimostrare l'ignoranza della lingua italiana: occorrono elementi concreti e specifici (es. documentazione, precedenti atti che attestino l'uso di altra lingua, certificazioni) per impugnare per vizio di traduzione/assistenza dell'interprete.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende; per evitarlo è opportuno valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità delle censure proposte.
- Per contestare efficacemente una notificazione, è strategico provare: a) che il domicilio eletto era effettivamente noto e diverso; b) che la notifica non è stata fatta secondo le regole previste; oppure c) che la conoscenza della lingua da parte dell'imputato era effettivamente incompatibile con la comprensione degli atti, fornendo prove concrete.
- Le decisioni del giudice dell'esecuzione e del giudice di merito trovano ampio grado di sindacato in Cassazione solo nei limiti delle questioni di diritto e di ammissibilità: le valutazioni di fatto sul comportamento della parte (es. residenza abituale, conoscenza della lingua) sono difficili da rimettere in discussione se supportate da elementi documentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39699/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39700/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39701/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39703/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39706/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39707/2023 del 02/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →