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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36813/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo un unico motivo: avrebbe dovuto essere esclusa, in relazione al reato di truffa, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, c.p. La censura è stata ritenuta sostanzialmente reiterativa di questioni già prospettate in appello e già congruamente esaminate dal giudice di secondo grado. Il testo indica che la truffa riguardava la vendita di prodotti online e che la corte territoriale aveva ritenuto integrata l'aggravante in ragione della distanza tra vittima e autore, della possibilità per quest'ultimo di schermare la propria identità, di sottrarsi facilmente e di impedire controlli preventivi efficaci da parte dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già affrontate in appello e perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi consolidati in tema di aggravante della minorata difesa nelle truffe online, fornendo anche adeguata motivazione in fatto e in diritto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, comma primo, n. 5, c.p.

    L'aggravante è ritenuta configurabile quando l'agente approfitta di circostanze di luogo note e sfruttate per porre la vittima in una posizione di maggior vulnerabilità; nelle truffe online la distanza tra agente e vittima, la schermatura dell'identità e l'assenza di controlli preventivi efficaci possono integrarla.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    La Corte richiama la norma come parametro per valutare l'approfittamento delle circostanze di minorata difesa della persona offesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già sottoposte al giudice di appello e da questi congruamente esaminate.
  • Nelle truffe realizzate tramite vendita online può sussistere l'aggravante della minorata difesa quando la concreta modalità della condotta pone la vittima in una posizione di oggettivo svantaggio rispetto all'agente, consentendogli di nascondere la propria identità e di sottrarsi a controlli efficaci.
  • La configurabilità dell'aggravante ex art. 61, n. 5, c.p. può essere desunta dalle circostanze di luogo e dal modo in cui l'autore del reato abbia approfittato della distanza fisica e funzionale rispetto alla persona offesa.
  • Quando la sentenza di merito ha già esaminato in modo puntuale la sussistenza dell'aggravante contestata, la censura che non confronti specificamente tale motivazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTruffa
RamiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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