Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36823/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per un delitto di truffa. In primo grado il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione. La Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sull'impugnazione proposta dalla sola parte civile agli effetti civili, ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato l'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore della parte civile. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge ex art. 495, comma 2, c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale dopo la revoca, disposta dal primo giudice, dell'ammissione di una prova testimoniale a discarico; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunciarsi sulle statuizioni civili. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testimoni della difesa, ove non immediatamente eccepita, determina una nullità sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; inoltre, nel caso concreto, il primo giudice aveva comunque motivato la revoca sulla sufficienza della prova documentale. Quanto alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, la Corte ha osservato che la decisione impugnata era stata resa su appello della sola parte civile e sulla base di emergenze documentali, senza utilizzo di fonti dichiarative; la difesa non aveva dedotto la necessità di riassumere prove dichiarative decisive. Sul secondo motivo, la Corte ha affermato che, nel limitato ambito devoluto agli effetti civili e ferma la prescrizione non impugnata dal pubblico ministero, i giudici di appello potevano verificare la sussistenza dell'illecito e i presupposti delle statuizioni risarcitorie, rilevando che la causa estintiva era maturata dopo la sentenza di primo grado. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata invece esclusa la liquidazione delle spese alla parte civile, perché la memoria depositata non aveva fornito un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente per censurare il mancato rinnovo dell'istruttoria; la Corte lo ritiene non violato, poiché la doglianza non coglie la struttura del caso concreto.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    La mancata immediata deduzione della nullità derivante dalla revoca dell'ammissione della prova testimoniale determina sanatoria della nullità di ordine generale.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Nel giudizio di legittimità camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se la sua memoria scritta fornisce un utile contributo alla decisione.

Massime di principio

  • La revoca dell'ordinanza ammissiva di testimoni della difesa, se adottata senza adeguata motivazione sulla superfluità della prova, integra una nullità di ordine generale che deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente; in difetto, la nullità si sana.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è dovuta in modo automatico: va correlata al tipo di devoluzione e alla concreta necessità di riassumere prove dichiarative decisive per la decisione.
  • Quando l'appello è proposto dalla sola parte civile e il giudizio verte esclusivamente sugli effetti civili, il giudice d'appello può verificare la sussistenza dell'illecito ai fini risarcitori anche se il reato è estinto per prescrizione, purché la causa estintiva sia maturata successivamente alla sentenza di primo grado e non vi sia impugnazione del pubblico ministero sul punto.
  • Nel giudizio di cassazione camerale non partecipato, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se la memoria depositata contribuisce effettivamente alla decisione contrastando la pretesa avversaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.