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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - della determina n. -OMISSIS- del 9/06/2023, con la quale la Stazione Zoologica Anton Dohrn, in persona del Direttore Generale, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di Ricerca, primo livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito delle Biotecnologie Marine per il Dipartimento Biotecnologie Marine Ecosostenibili con competenze multidisciplinari nell'ambito delle biotecnologie marine – Bando n. 7/2022, per l'effetto confermando in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, che nessuno dei candidati è rientrato nella graduatoria di merito per non aver raggiunto la soglia minima di 63/90, come stabilito all'art. 7 del bando di concorso, sancendo in tal modo la conclusione del concorso in oggetto senza alcun vincitore né idonei; - degli atti assunti dalla Commissione nella gestione della procedura concorsuale, con particolare riguardo al Verbale -OMISSIS-del 12/04/2023 e al Verbale n. -OMISSIS- del 18.05.2023, nella parte in cui è stato assegnato al dott. -OMISSIS- il punteggio di 56/90, preclusivo al suo ingresso nella graduatoria di merito;

Giustizia amministrativa202304002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di approvazione degli atti di un concorso pubblico per dirigente di ricerca, nonché verbali della commissione nella parte relativa all’attribuzione del punteggio al ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico di ricerca)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina con cui la Stazione Zoologica Anton Dohrn ha approvato gli atti della procedura concorsuale per titoli destinata all’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di ricerca, contestando inoltre i verbali della commissione nella parte in cui gli era stato attribuito il punteggio di 56/90, inferiore alla soglia minima di 63/90 prevista dal bando. Sono state dedotte censure di eccesso di potere sotto vari profili sintomatici. La domanda cautelare è stata successivamente rinunciata. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente il 21 luglio 2025. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo, in base al quale il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e applicare l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; il giudice deve prenderne atto in applicazione del principio dispositivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle, valutato il tenore della decisione e le circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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