Cassazione Penale, Ordinanza n. 31627/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/01/2016 in un procedimento per ricettazione. Il ricorrente ha articolato due motivi: in primo luogo ha contestato la valutazione della recidiva reiterata, deducendo che essa non sarebbe stata legittimamente o adeguatamente motivata; in secondo luogo ha sostenuto che il termine di prescrizione del reato fosse già decorso, anche considerando la recidiva e al netto della sospensione del corso della prescrizione indicata dalla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati o comunque non idonei a superare la soglia di ammissibilità, osservando che la recidiva reiterata era stata motivata in modo conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e che, applicando la recidiva legittimamente ritenuta, il termine prescrizionale della ricettazione sarebbe spirato ventidue anni dopo la consumazione del reato, risultando quindi ancora non decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla ritenuta infondatezza dei motivi: la recidiva reiterata era stata correttamente motivata e non presentava vizi logici manifesti; inoltre la prescrizione della ricettazione, calcolata tenendo conto della recidiva legittimamente applicata e della sospensione richiamata, non era ancora maturata.
Norme richiamate
La ricettazione è il reato contestato; il termine di prescrizione viene calcolato avendo riguardo alla sua consumazione e agli effetti della recidiva legittimamente ritenuta.
La recidiva reiterata è stata ritenuta validamente motivata e rilevante anche ai fini del calcolo della prescrizione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando la sentenza impugnata la abbia motivatamente ritenuta in modo coerente con i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e senza vizi logici manifesti.
- Ai fini della prescrizione, la durata del termine va calcolata tenendo conto degli effetti della recidiva legittimamente riconosciuta e delle eventuali sospensioni del decorso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure dedotte non superano la soglia minima di ammissibilità perché prospettano contestazioni non supportate da reali vizi della motivazione o da errati calcoli del termine prescrizionale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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