Cassazione Civile, Sentenza n. 28073/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della CTR denunciando, con plurimi motivi ex art.360 c.p.c. n.4, la nullità o apparente motivazione e l'omessa pronuncia su questioni rilevanti: presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento (art.36 d.lgs. 546/1992), inattendibilità della contabilità, mancata valutazione analitica di specifiche eccezioni (ripresa a tassazione di somme utilizzate per ricavi di anni precedenti; somme costituenti imposte da versare per conto dei clienti; deducibilità di costi relativi a fatture emesse da Mercati 51 s.c.ar.l.; natura di somme incassate per conto di Cogea Services s.r.l.; natura di determinate movimentazioni bancarie; operazioni sul conto del coniuge; non assoggettabilità ad IRAP del reddito da lavoro autonomo). Il ricorrente censurava inoltre la motivazione stereotipata della CTR che avrebbe genericamente definito le doglianze come "generiche e poco pertinenti" senza esaminare singolarmente i mezzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto in parte inammissibili alcune censure perché miravano a una rivalutazione dei fatti (ricostruzione di merito) ma ha accolto i motivi 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 ritenendo che, per tali profili, la motivazione della CTR fosse apparente e sotto il minimo costituzionale in quanto non ha esaminato analiticamente i singoli punti e non ha indicato gli elementi di fatto che avrebbero smentito le giustificazioni del contribuente. I restanti motivi sono stati rigettati. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Fondamento dei motivi di ricorso per nullità o vizio di motivazione della sentenza di merito; utilizzato per dedurre omessa o apparente motivazione e violazione di legge nella valutazione dei fatti e delle questioni sollevate.
Disciplina dell'obbligo di motivazione delle pronunce; la Corte ha richiamato il requisito del minimo costituzionale di motivazione e ha ritenuto che la CTR, con formule stereotipate, non abbia reso percepibile il fondamento della decisione su alcuni punti, configurando motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma che richiede la specificazione nelle controversie tributarie della motivazione dell'atto impositivo; era invocata dal ricorrente per dedurre l'inidoneità dell'avviso di accertamento e l'omesso esame di questioni connesse alla sua motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il proprio giudizio ai fatti accertati dal giudice di merito: le censure che in realtà mirano alla riconsiderazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- Una motivazione giudiziale non può limitarsi a formule stereotipate che definiscono le doglianze come generiche: il giudice deve esaminare analiticamente i singoli mezzi di impugnazione e indicare le ragioni fattuali e giuridiche che giustificano il rigetto.
- Se il giudice di merito omette di affrontare specifiche eccezioni rilevanti o non indica quali elementi di fatto smentiscono le giustificazioni della parte, la motivazione può essere considerata apparente e determinare la cassazione per vizio di motivazione.
- In materia tributaria, la regolarità e la completezza della motivazione dell'avviso di accertamento sono elementi suscettibili di essere scrutinati: il contribuente deve però evitare di proporre ricorso in Cassazione che consista soltanto in una rinnovata discussione dei fatti senza dimostrare la carenza logico-giuridica della motivazione.
- Per difendersi efficacemente, il ricorrente deve indicare con precisione quali aspetti non sono stati considerati dal giudice e quali elementi di fatto o di diritto dimostrano l'insufficienza della motivazione; viceversa il giudice deve rispondere puntualmente a queste doglianze per evitare la declaratoria di motivazione apparente.
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