Cassazione Civile, Ordinanza n. 05693/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha richiesto alla società ricorrente, quale coobbligata in solido della rete di raccolta italiana collegata a un centro trasmissione dati, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2010, oltre sanzioni e interessi, per un importo di euro 26.720,04. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo dovuto il tributo. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi, uno pregiudiziale e quattro di merito, deducendo: violazione del diritto UE e dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; erroneo riconoscimento del presupposto soggettivo dell'imposta in capo al CTD; errata applicazione della disciplina sul presupposto territoriale, sostenendo che l'imposta si applicasse solo alle scommesse accettate in Italia; violazione del principio di legittimo affidamento; violazione della direttiva IVA 2006/112/CE per asserita incompatibilità dell'imposta unica con il divieto di imposte sul volume d'affari. La società chiedeva anche la sospensione e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha disatteso sia l'istanza di trattazione in pubblica udienza sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, affermando che l'imposta unica sui giochi e sulle scommesse ha natura non armonizzata, che la normativa italiana non è discriminatoria, che il presupposto impositivo è la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, e che il bookmaker estero privo di concessione resta soggetto passivo anche per l'anno 2010. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva IVA, ribadendo che il tributo speciale sui giochi non ha carattere di imposta sul volume d'affari. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
non sussisteva la necessità di sospendere il giudizio e rinviare pregiudizialmente alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata compiutamente risolta dalla giurisprudenza unionale e costituzionale.
art. 56 TFUE
non osta a una normativa nazionale che assoggetti all'imposta sulle scommesse i centri di trasmissione dati e, in via solidale, gli operatori esteri loro mandanti, anche in assenza di concessione.
art. 57 TFUE
richiamato insieme all'art. 56 TFUE tra le disposizioni invocate dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a scardinare la disciplina nazionale applicata al caso.
art. 52 TFUE
richiamato dal ricorrente per la verifica della compatibilità della disciplina nazionale con le libertà del Trattato, ma non ritenuto ostativo all'imposizione.
individua i soggetti passivi dell'imposta unica nei gestori dei concorsi pronostici e delle scommesse; letto alla luce della norma interpretativa del 2010, include chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi e con mezzi telematici, anche se ubicati all'estero.
art. 1, commi 64 e 66, L. n. 220/2010
la legge ha chiarito che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione e che soggetto passivo è chi gestisce le scommesse per conto proprio o di terzi, con responsabilità solidale del mandante; per i rapporti anteriori al 2011 la Corte costituzionale ha limitato l'efficacia nei confronti delle ricevitorie, ma non verso il bookmaker estero.
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato dal ricorrente per sostenere un presupposto territoriale limitato alle scommesse accettate in Italia; la Corte ha respinto la censura ritenendo rilevante l'organizzazione e la raccolta del gioco svolte nel territorio nazionale.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana non è assimilabile all'IVA.
art. 135, paragrafo 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE
richiamato in combinato con l'art. 401 della direttiva IVA per escludere l'incompatibilità del tributo nazionale con il sistema armonizzato dell'IVA.
art. 73 direttiva 2006/112/CE
richiamato dalla Corte di giustizia come non ostativo a una base imponibile nazionale calcolata sul volume dei proventi di cassa degli apparecchi o, nel caso di specie, sulla raccolta delle scommesse.
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
richiamato quale indice della disciplina nazionale dell'imponibile forfetario legato alla raccolta sul territorio.
art. 16 D.M. n. 111/2006
prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 53 Cost.
la Corte costituzionale lo ha richiamato per affermare che l'assoggettamento delle ricevitorie per il passato sarebbe stato illegittimo per l'impossibilità di traslare l'imposta sui rapporti già cristallizzati; tale profilo non esclude la soggettività del bookmaker.
art. 3 Cost.
evocato nel ragionamento sulla non irragionevolezza della disciplina e sulla parità di trattamento tra operatori nel settore del gioco.
Massime di principio
- Nel settore delle scommesse, il presupposto dell'imposta non coincide con la sola conclusione del contratto di scommessa, ma con la prestazione del servizio di organizzazione e raccolta del gioco, quando tale attività sia svolta nel territorio dello Stato.
- Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce le scommesse, anche per conto di terzi e anche con mezzi telematici; la mancanza di concessione non esclude la soggettività passiva del bookmaker estero.
- La disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione, se si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano senza distinzione tra stabiliti in Italia o in altro Stato membro.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere respinta quando la questione sia già stata risolta da giurisprudenza unionale consolidata e non vi sia un dubbio interpretativo nuovo o decisivo.
- Un tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non contrasta con la direttiva IVA se non ha carattere di imposta sul volume d'affari; la cumulabilità con l'IVA è ammessa a tali condizioni.
- La limitazione di incostituzionalità relativa alla posizione delle ricevitorie per periodi anteriori al 2011 non comporta il venir meno della soggettività passiva del bookmaker estero per le annualità interessate.
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