Cassazione Penale, Sentenza n. 47795/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Melfi che aveva dichiarato "non doversi procedere" per remissione di querela. Ha censurato l'erronea qualificazione del reato relativo al capo A (minaccia del 26/11/2015) come procedibile a querela, sostenendo invece che dalla descrizione dei fatti emergeva che le minacce erano state proferite da più persone riunite, integrando l'aggravante del terzo comma dell'art. 612 c.p., circostanza che rende il reato procedibile d'ufficio e ne muta la competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rilevato che il capo A è descritto come commesso da più persone riunite (entrambi gli imputati presenti e proferenti le minacce) e che l'aggravante ex art. 612, terzo comma, c.p., pur non formalmente contestata, è sufficientemente descritta nei fatti e priva di contenuto valutativo. Ne è conseguito che il reato relativo al capo A doveva essere considerato aggravato e procedibile d'ufficio: la sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente al capo A, e gli atti sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica di Potenza. Quanto al capo B (minaccia del 7/12/2015 attribuita al solo Disabato), la pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela è stata confermata.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen. (terzo comma)
art. 612, terzo comma, codice penale
La circostanza aggravante prevista dal terzo comma (minacce provenienti da due o più persone riunite) è priva di contenuto valutativo e, se descritta compiutamente nei fatti dell'imputazione, può essere considerata anche in assenza di formale contestazione; la sua sussistenza rende il reato procedibile d'ufficio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019; Sez. 3, n. 23927 del 16/02/2021; Sez. 5, n. 28668 del 09/06/2022
La giurisprudenza distingue tra aggravanti con o senza contenuto valutativo: per le aggravanti prive di contenuto valutativo è ammessa la 'contestazione in fatto' purché l'imputazione riporti pienamente gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, garantendo l'esercizio della difesa
Massime di principio
- Se la descrizione dei fatti indica che un reato è stato commesso da più persone riunite, va valutata l'applicazione dell'aggravante ex art. 612, comma 3, anche se non espressamente rubricata nell'imputazione, se gli elementi fattuali sono sufficientemente chiari.
- Le aggravanti prive di contenuto valutativo (legate a circostanze materiali) possono essere contestate 'in fatto' anziché con richiamo formale alla norma, quando ciò permette agli imputati di conoscere gli elementi e difendersi adeguatamente.
- Quando una circostanza aggravante rende il reato procedibile d'ufficio, la remissione di querela non impedisce l'azione penale e può comportare la trasmissione degli atti alla Procura competente.
- Per fatti attribuiti a singolo autore, la remissione di querela continua a produrre l'effetto di estinzione del procedimento quando mancano aggravanti che ne mutino la procedibilità.
- In caso di decisione parziale errata, la Cassazione può annullare limitatamente alla parte viziata e disporre la trasmissione degli atti senza rinvio quando occorre che la Procura svolga ulteriori indagini o proceda per competenza diversa.
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