Cassazione Penale, Ordinanza n. 17090/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenendo violato l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché il ricorso non conteneva una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, in modo generico, presunti vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa a lui ascritto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non indicava specificamente quali elementi di fatto o ragioni di diritto rendessero erronea la motivazione di merito e non confrontava puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una censura indeterminata e quindi inidonea a consentire il controllo di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. come norma che prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di difetto dei requisiti di specificità.
Massime di principio
- L'atto di impugnazione in cassazione deve consistere in una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, con puntuale confronto con le ragioni poste a base della decisione.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a dedurre in termini vaghi vizi motivazionali senza indicare quali passaggi della sentenza siano erronei e per quali ragioni di fatto o di diritto.
- La contestazione della motivazione di merito non può risolversi in affermazioni apodittiche o meramente assertive, perché ciò impedisce al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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