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Ordinanza

Ordinanza n. 776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 287/2024.

Giustizia amministrativa202500531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dall’assegnazione di aree ricadenti nell’agglomerato industriale di Jesce, adottato con determina dell’8 maggio 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa assegnataria ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera aveva dichiarato la decadenza dall’assegnazione di tre aree industriali. Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso e ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’altra società, condannando la ricorrente alle spese. In appello, l’impresa ha chiesto il rinvio della trattazione, rappresentando che le parti avevano raggiunto intese su una soddisfacente e legittima suddivisione dei lotti da assegnare e che tali intese dovevano essere soltanto formalizzate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, ritenendo integrato il caso eccezionale previsto dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La decisione considera la particolare complessità della vicenda e la fase avanzata delle trattative tra le parti, potenzialmente idonee a definire consensualmente la controversia. Non è stata decisa la fondatezza dell’appello né sono state esaminate le censure contro la sentenza di primo grado. L’udienza pubblica è stata rinviata al 31 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il rinvio della trattazione dell’udienza pubblica in presenza di circostanze eccezionali; il Collegio ha ritenuto applicabile tale disposizione in ragione della complessità della vicenda e dell’avanzata fase delle trattative tra le parti.

Massime di principio

  • Il rinvio della pubblica udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. può essere disposto quando ricorrano circostanze eccezionali, valutate anche in relazione alla particolare complessità della controversia e all’avanzato stato di trattative tra le parti potenzialmente idonee a definire la lite.
  • L’accoglimento dell’istanza di rinvio per consentire la formalizzazione di intese tra le parti non comporta alcuna decisione, neppure implicita, sulla fondatezza delle domande o dei motivi di appello.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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