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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26656/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai fini IVA per l'anno 2015 nei confronti di una società, fondato sull'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l'Ufficio non avesse allegato la segnalazione da cui era scaturito l'accertamento e che, al contrario, la contribuente avesse offerto elementi indiziari idonei a escludere la propria consapevolezza della frode. In appello l'Agenzia aveva prodotto le segnalazioni riferite alle ditte emittenti le fatture, ma la CTR aveva comunque rigettato l'impugnazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata documentazione attestante la definizione della controversia ai sensi della L. 197 del 2022, ossia la definizione agevolata della lite tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ex L. 197 del 2022. Ha precisato che, per effetto dell'estinzione integrale, non occorre esaminare i motivi di ricorso. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.

Norme richiamate

  • L. 197/2022

    La definizione agevolata della controversia tributaria comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando risulta documentalmente intervenuta; in tal caso il giudice non esamina i motivi di ricorso.

  • Contributo unificato

    doppio contributo unificato

    La maggiorazione non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • Quando interviene in giudizio la definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, il processo va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronunciare sui motivi del ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata determina il regime delle spese secondo le regole proprie della cessazione del processo, con compensazione nel senso che restano a carico di chi le ha anticipate se così previsto dalla decisione.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non può essere esteso per analogia a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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