Cassazione Civile, Ordinanza n. 26656/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai fini IVA per l'anno 2015 nei confronti di una società, fondato sull'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l'Ufficio non avesse allegato la segnalazione da cui era scaturito l'accertamento e che, al contrario, la contribuente avesse offerto elementi indiziari idonei a escludere la propria consapevolezza della frode. In appello l'Agenzia aveva prodotto le segnalazioni riferite alle ditte emittenti le fatture, ma la CTR aveva comunque rigettato l'impugnazione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata documentazione attestante la definizione della controversia ai sensi della L. 197 del 2022, ossia la definizione agevolata della lite tributaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ex L. 197 del 2022. Ha precisato che, per effetto dell'estinzione integrale, non occorre esaminare i motivi di ricorso. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia tributaria comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando risulta documentalmente intervenuta; in tal caso il giudice non esamina i motivi di ricorso.
Contributo unificato
doppio contributo unificato
La maggiorazione non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- Quando interviene in giudizio la definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, il processo va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronunciare sui motivi del ricorso.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata determina il regime delle spese secondo le regole proprie della cessazione del processo, con compensazione nel senso che restano a carico di chi le ha anticipate se così previsto dalla decisione.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non può essere esteso per analogia a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26598/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26600/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26604/2024 del 14/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →