Cassazione Penale, Sentenza n. 3079/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato su due motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 341-bis cod. pen. per mancata prova della presenza di più persone al momento delle offese; i testi (coniugi Gianni-Monti) avrebbero udito le frasi dalla loro abitazione e quindi, secondo il ricorrente, non risultava la presenza fisica di terzi in loco. Si contestava anche l'attendibilità dei testi per la lite precedente; 2) vizio di motivazione per omissione di valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. e del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., essendo l'offesa di modesta entità e derivata dalla percezione di un comportamento ingiusto degli agenti chiamati dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come fondato e l'ha ritenuto assorbente. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello per carenza di specificità sul punto decisivo della "presenza" fisica di più persone al momento delle offese, chiarendo che la semplice possibilità che le frasi siano state udite da soggetti non fisicamente presenti non soddisfa l'elemento costitutivo dell'art. 341-bis. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza e precisato i criteri per valutare la presenza (anche contiguità, visibilità, presenza virtuale in diretta). Il motivo relativo alla mancata valutazione della non punibilità/particolare tenuità è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame, da svolgersi in particolare sulla sussistenza dell'elemento della "presenza" di terzi; non è stata pronunciata una decisione sul merito relativa all'assoluzione o condanna definitiva.
Norme richiamate
"l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale"; "in luogo pubblico o aperto al pubblico"; "in presenza di più persone"
La presenza di più persone è elemento costitutivo della fattispecie; non è sufficiente la mera possibilità che le frasi siano udite da soggetti non fisicamente presenti. Tuttavia la presenza può essere considerata anche se i terzi si trovano in luoghi contigui, aperti e visibili agli operanti, o in caso di presenza virtuale in diretta (es. collegamento audiovisivo in tempo reale).
Predisposta per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; nel caso concreto il giudice di merito avrebbe dovuto motivare esplicitamente se e perché la condotta fosse di tal è entità da configurare la particolare tenuità. L'omessa valutazione costituisce omissione di motivazione.
Citata come possibile causa di non punibilità che andava valutata e motivata dal giudice di merito; l'omissione di tale valutazione è censurabile, ma nel caso è stata assorbita dal riconoscimento del primo motivo.
Ha reintrodotto e riformulato la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale modificando il perimetro della condotta e rendendo la presenza di più persone un elemento essenziale della fattispecie.
Riferimento storico: con la legge n.205/1999 la fattispecie era stata precedentemente abrogata; la successiva legge 94/2009 l'ha reintrodotta con diversa formulazione.
Massime di principio
- Per configurare l'art. 341-bis cod. pen. è necessario provare la presenza fisica di più persone al momento dell'offesa; la mera circumstanza che terzi abbiano potuto udire le offese da un luogo non contiguo non basta.
- La presenza può essere valutata anche se i terzi sono in luoghi contigui, aperti e visibili agli operanti (es. balcone affacciato sulla via, cortile con diretta visione); è sufficiente che sia ragionevole l'accertamento che l'agente sapesse di trovarsi alla presenza di terzi.
- La presenza virtuale è riconosciuta soltanto se la comunicazione è attuale e simultanea (diretta audio-video) tale da garantire una partecipazione in tempo reale.
- In sede di impugnazione, l'omissione di motivazione su elementi costitutivi del reato (come la presenza) è motivo fondato di cassazione e può comportare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Le richieste di applicazione della particolare tenuità o di cause di non punibilità devono essere esplicitamente valutate e motivate dal giudice; la loro mancanza è vizio da censurare, ma può risultare assorbita se viene accolto un motivo più decisivo.
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