Cassazione Penale, Sentenza n. 44029/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di indennizzo per ingiusta detenzione in relazione alla privazione della libertà subita nel procedimento per omicidio volontario aggravato (reato commesso a bordo di un mercantile con 95 migranti). Il ricorrente era stato assolto in primo grado per insussistenza del fatto. Il ricorso in Cassazione deduceva vizio per violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che i tre elementi ritenuti ostativi dalla Corte d'appello (la sua presenza a bordo, dichiarazioni di terzi e le sue dichiarazioni) fossero inidonei a configurare una condotta ostativa alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente valutato ex ante, in sede di riparazione, tutti gli elementi probatori disponibili e ritenuto sussistente un comportamento ostativo: a) sei persone a bordo lo avevano indicato tra i coinvolti nell'annegamento (dichiarazioni ritenute pur generiche ma non del tutto smentite), b) la sua presenza su un mercantile con 95 clandestini soccorsi, c) le sue dichiarazioni sull'accidentalità delle cadute, contrastanti con l'emersione probatoria che i passeggeri furono volutamente gettati in mare. La Corte ha precisato il quadro di diritto: la valutazione del comportamento ostativo è autonoma rispetto al giudizio di merito e non mira a stabilire la responsabilità penale ma se l'agire del ricorrente abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato; il silenzio difensivo non può costituire comportamento ostativo dopo la modifica normativa (d.lgs. 188/2021) e il mendacio, invece, può rilevare se causalmente connesso. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulle censure in Cassazione; qui richiamate come base dei motivi di doglianza del ricorrente rispetto all'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione
Regola l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione; interpretato come criterio che obbliga il giudice della riparazione a valutare ex ante se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di colpevolezza, senza riqualificare la responsabilità penale
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Riconosce la facoltà di non rispondere; la Corte ha richiamato che il silenzio esercitato ai sensi di questa norma non costituisce comportamento ostativo dopo la modifica normativa
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Modifica normativa (tra cui art. 314 c.p.p.) con l'obiettivo di adeguare il diritto interno alla Direttiva UE 2016/343; ha escluso il silenzio come comportamento ostativo nella valutazione per la riparazione
Direttiva (UE) 2016/343 (considerati n. 10 e n. 24)
Strumento sovranazionale cui il legislatore si è adeguato per rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto a non autoincriminarsi; richiamata a supporto dell'esclusione del rilievo ostativo del silenzio
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta "ex ante" e autonomamente se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato, senza decidere sulla responsabilità penale
- La prova dichiarativa emersa nel processo di merito può essere riesaminata dal giudice della riparazione purché tali dichiarazioni non siano state completamente escluse dalla sentenza di assoluzione e risultino valutate adeguatamente
- Il semplice trovarsi in una situazione oggettivamente rischiosa (es. presenza su un imbarcazione con numerosi migranti soccorsi) può concorrere, se adeguatamente motivato, a fondare un comportamento ostativo
- Il silenzio o il non rispondere all'interrogatorio, esercitato ai sensi dell'art. 64 c.3 lett. b) c.p.p., non costituisce più, dopo la modifica normativa, comportamento ostativo ai fini della riparazione
- Le dichiarazioni mendaci dell'indagato sono invece distinguibili dal silenzio e possono rilevare come comportamento ostativo se sono causalmente connesse alla misura cautelare o alla falsa apparenza del reato
- La motivazione del giudice della riparazione deve essere congrua e adeguata: se lo è, la valutazione di merito è incensurabile in sede di legittimità
- In un caso simile, per ottenere l'indennizzo è utile dimostrare che le dichiarazioni a carico del richiedente o le circostanze poste a fondamento del provvedimento cautelare sono state definitivamente escluse o smentite nella sentenza di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44016/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44017/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44018/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44019/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44020/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44021/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →