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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18017/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Coli impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per l'anno di imposta 2015, deducendo errata applicazione della legge penale. A suo avviso, alla luce di una successiva pronuncia della Corte costituzionale, la fattispecie penale si configura solo se vi è la consegna ai sostituiti delle certificazioni relative alle ritenute; il modello 770 non è sufficiente come prova del rilascio. Poiché per il 2015 non risultava prova del rilascio delle certificazioni, come già per il 2014, il ricorrente chiedeva l'assoluzione per quella annualità.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata 'perché il fatto non sussiste'. Ha fatto leva sulla sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte del d.lgs. n.158/2015 che aveva esteso la rilevanza penale anche alle ritenute risultanti dalla dichiarazione in assenza della prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Dalla documentazione processuale (e dalla pronuncia di primo grado) risultava espressamente la mancanza delle certificazioni consegnate ai lavoratori per il 2015; quindi, alla luce del ripristino del precedente regime normativo, il fatto non integra il reato ma al più un illecito amministrativo e la condanna non poteva reggere.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis

    La norma incrimina la condotta del sostituto che non versa le ritenute; secondo l'interpretazione risultante dalla giurisprudenza e dalla pronuncia costituzionale richiede, per la rilevanza penale, che le ritenute siano state certificate e consegnate ai sostituiti (quindi sia provato il rilascio delle certificazioni)

  • decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, art. 7, comma 1, lettera b)

    "dovute sulla base della stessa dichiarazione o"

    La modifica aveva esteso la rilevanza penale anche alle ritenute risultanti dalla dichiarazione (es. modello 770) indipendentemente dalla prova del rilascio delle certificazioni; tale ampliamento è stato poi censurato dalla Corte costituzionale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte del d.lgs. n.158/2015 che aveva inserito le parole indicate, ripristinando il regime anteriore: per integrare il reato è necessaria la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti; in assenza di tale prova il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione costituisce illecito amministrativo e non reato

  • codice di procedura penale, art. 620, lett. I)

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando risulta che il fatto non sussiste, come avvenuto nel caso in cui dalle stesse risultanze del processo emergeva la mancanza del rilascio delle certificazioni

Massime di principio

  • Per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 è necessario provare il rilascio delle certificazioni delle ritenute ai sostituiti: il modello 770 non è di per sé prova sufficiente della consegna
  • In assenza di prove del rilascio delle certificazioni, la mancata indicazione/versamento delle ritenute risulta, secondo la giurisprudenza costituzionale, illecito amministrativo e non reato
  • Sentenze costituzionali che abrogano o dichiarano illegittime modifiche sostanziali possono determinare l'annullamento delle condanne basate sulla modifica stessa, con conseguente assenza del fatto o conversione della qualificazione in ambito amministrativo
  • In procedimenti penali tributari l'onere probatorio in ordine alla consegna delle certificazioni grava sull'accusa: senza documentazione (certificazioni consegnate, ricevute, dichiarazioni dei lavoratori) la condanna per il reato di cui all'art. 10-bis è insostenibile
  • Se esistono prove effettive del rilascio delle certificazioni ai sostituiti e della soglia di punibilità superata, la responsabilità penale rimane possibile; quindi la raccolta e conservazione delle certificazioni è elemento decisivo per l'esito del processo
  • Quando dagli atti emerge chiaramente la mancanza del requisito sostanziale della norma penale (es. mancata consegna delle certificazioni), la Cassazione può annullare senza rinvio perché il fatto non sussiste

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