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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42517/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Silvani era stato ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi allontanato dal Comune di dimora il 28/11/2017 senza aver dato preventivo avviso all'Autorità di sorveglianza. Ha impugnato sostenendo: 1) la sorveglianza speciale in concreto non prevedeva l'obbligo di soggiorno, quindi il preventivo avviso non sarebbe dovuto; 2) difetto del dolo/elemento psicologico e ambiguità del provvedimento applicativo; 3) il provvedimento applicativo della sorveglianza era stato in precedenza annullato da questa Corte (sentenza 30/05/2019) perché fondato solo sulla pericolosità ai sensi dell'art.1 lett. a) legge 27/12/1956 n.1423, norma poi dichiarata incostituzionale, sicché la misura è priva di efficacia e le condotte violative perdono rilevanza penale; 4) vizio nella valutazione delle attenuanti generiche e nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: il decreto di applicazione della misura di prevenzione era stato annullato senza rinvio da questa Corte, con effetto ex tunc, per difetto originario dei requisiti di legge. La caducazione retroattiva della sorveglianza speciale rende penalmente irrilevanti le condotte consistenti nell'inosservanza degli obblighi imposti dalla misura. Di conseguenza la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio per insussistenza del fatto; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 1

    art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che sanziona l'inosservanza degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale; applicata nel merito per contestare l'allontanamento senza preventivo avviso

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, lett. a)

    art. 1, lett. a), legge 27/12/1956 n. 1423

    La misura applicativa era stata fondata unicamente su questo profilo di pericolosità, profilo poi dichiarato costituzionalmente illegittimo; ciò ha determinato l'annullamento del provvedimento applicativo

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 17352 del 20/01/2020, Maiello, Rv.279172-01)

    Sez. 5, n. 17352 del 20/01/2020 (Maiello)

    Principio secondo cui la caducazione ex tunc di un provvedimento di prevenzione comporta la cessazione retroattiva degli effetti e l'irrilevanza penale delle condotte poste in violazione del provvedimento

Massime di principio

  • Se il provvedimento di prevenzione è annullato con efficacia retroattiva (ex tunc) per carenza dei requisiti legali o per fondamento su norma incostituzionale, le violazioni commesse in dipendenza di quel provvedimento diventano penalmente irrilevanti.
  • Quando l'imputazione è fondata sulla violazione di obblighi imposti da una misura preventiva, è essenziale verificare la validità formale e sostanziale del provvedimento applicativo: la nullità o annullamento del provvedimento può determinare l'insussistenza del fatto.
  • In presenza di misure che non prevedono un obbligo di soggiorno o quando il contenuto dell'ordine è ambiguo, il requisito del dolo (consapevolezza dell'obbligo) può essere controverso; l'accertamento dell'elemento psicologico richiede prova che il soggetto fosse a conoscenza e volesse violare l'obbligo.
  • La difesa in procedimenti per inosservanza di misure preventive deve valutare sia le questioni relative alla corretta applicazione della misura sia eventuali profili costituzionali o di carenza dei presupposti che possano incidere sulla rilevanza penale della condotta.
  • Quando la Corte di legittimità annulla una sentenza per insussistenza del fatto derivante da cessazione retroattiva degli effetti di un provvedimento, la decisione è emessa senza rinvio e assorbe ogni altra questione di merito.

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