Cassazione Penale, Sentenza n. 3194/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame contro la misura della custodia cautelare in carcere per rapina aggravata in concorso. Il difensore deduceva: vizio di motivazione e errata valutazione della gravità indiziaria (assenza di riconoscimenti, mancanza di riprese video, incompatibilità del motociclo, incoerenze nei racconti di informatori, valutazione arbitraria di conversazioni intercettate); inutilizzabilità di un accertamento tecnico irripetibile (prelievo di materiale biologico dalla pistola giocattolo) per mancato avviso al difensore; motivazione insufficiente sulle esigenze cautelari e mancata considerazione degli elementi difensivi relativi al comportamento e all'alibi dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e manifestamente infondate: il Tribunale aveva fornito motivazione congrua sulla gravità indiziaria (intercettazioni audio-video, tabulati telefonici, professionalità dell'azione criminosa, comportamento travisato degli autori) e sulle esigenze cautelari (rischio di recidiva, elevata organizzazione, pregressa condanna). Sui profili relativi all'accertamento genetico la Corte ha osservato che al momento del prelievo il La Mattina non risultava formalmente indagato e che il suo profilo genetico era già presente nelle banche dati per altra indagine, quindi non è emersa una violazione tale da rendere inutilizzabili gli esiti. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; qui è il presupposto procedurale per la trattazione del ricorso in Cassazione.
Richiamato come base delle censure in tema di motivazione e di accertamento tecnico; la Corte ha ritenuto le deduzioni in punto di motivazione generiche e infondate.
cod. proc. pen., artt. 192 e 273
Richiamati dal ricorrente in tema di vizio di motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il collegio cautelare avesse adeguatamente esaminato gli elementi probatori e fornito risposte sufficienti.
La giurisprudenza richiede l'avviso al difensore quando, al momento dell'accertamento, la persona sia concretamente raggiunta da indizi di reità. La Corte ha ritenuto che nella specie non sussistesse tale situazione perché il La Mattina non era formalmente indagato al momento del prelievo e il suo profilo genetico risultava già presente nelle banche dati.
cod. proc. pen., artt. 292 lett. c) e c-bis) in relazione agli artt. 274 e 275
Richiamati in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il concreto e attuale pericolo di recidiva e gli altri presupposti della misura cautelare.
disp. att., art. 94 comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza, qui menzionata nel dispositivo per l'inoltro degli atti amministrativi.
Massime di principio
- L'inutilizzabilità di un accertamento tecnico irripetibile per mancato avviso al difensore si verifica solo se, al momento dell'accertamento, la persona era concretamente raggiunta da indizi di reità; è necessario dimostrare fatti probatori antecedenti che rendano la persona di fatto indagata.
- Le censure di nullità o di vizio motivazionale in Cassazione devono essere specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche sulla inesattezza della valutazione probatoria sono spesso dichiarate inammissibili.
- In procedimenti per reati commessi con travisamento (casco, mascherine, occhiali) l'assenza di identificazioni fotografiche o di riprese video decisive può avere scarso rilievo rispetto a intercettazioni, tabulati telefonici e complessità organizzative dell'azione, che concorrono a formare la gravità indiziaria.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari è necessario fornire elementi concreti che smentiscano il rischio di recidiva o fuga (es. prove di forte ancoraggio al territorio, elementi che smontino la pericolosità precedente), non semplici affermazioni difensive.
- Se il profilo genetico dell'imputato è già presente in banche dati per precedenti accertamenti, la raccolta e la comparazione successive possono essere meno vulnerabili a doglianze sulla mancata comunicazione preventiva, salvo che emerga che il soggetto fosse già formalmente o sostanzialmente indagato al momento del prelievo.
- La valutazione complessiva degli indizi (intercettazioni, tabulati, conversazioni, precedenti penali, modalità esecutive del reato) può giustificare la custodia cautelare anche in assenza di un singolo elemento probatorio decisivo.
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