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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 110 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine, che aveva annullato l'avviso di liquidazione con cui veniva richiesto ai contraenti, in via solidale, il pagamento di euro 3.938,00 per imposte relative a un atto di compravendita. Le somme erano state versate dai contraenti al notaio rogante, il quale aveva registrato l'atto ma non aveva riversato il denaro all'Erario, subendo per questo un procedimento penale. L'Ufficio sosteneva che il pagamento al notaio non avesse effetto liberatorio e che il notaio fosse soltanto coobbligato insieme ai contribuenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che, nell'ambito della procedura telematica di registrazione, il notaio fosse l'unico soggetto legittimato a eseguire materialmente il pagamento delle imposte e dovesse quindi essere considerato persona autorizzata a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1188 c.c. Il versamento effettuato dai contraenti al notaio, documentato dalla quietanza e dalla registrazione dell'atto, li ha liberati dall'obbligazione tributaria. È stata inoltre valorizzata la loro buona fede ai sensi dell'art. 1189 c.c. Nulla è stato disposto sulle spese del grado d'appello, poiché gli appellati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • Art. 3-bis D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463

    Disciplina gli adempimenti telematici connessi alla registrazione degli atti notarili e individua il ruolo del notaio nell'autoliquidazione e nella trasmissione dei dati necessari al pagamento delle imposte.

  • Art. 1 D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 18

    Concorre a definire il sistema telematico di registrazione e pagamento delle imposte relative agli atti notarili.

  • Art. 66 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Consente al notaio di rilasciare copie degli atti anche nell'ambito della procedura di registrazione telematica, secondo le modalità previste dalla disciplina fiscale.

  • Art. 1188 codice civile

    "Il pagamento deve essere fatto al creditore o a persona da lui indicata ovvero autorizzata dalla legge a riceverlo"

    Il pagamento effettuato al notaio produce effetto liberatorio quando il notaio è il soggetto indicato o autorizzato dalla legge a ricevere e riversare le somme all'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 1189 codice civile

    "Chi ha pagato a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede"

    Anche qualora non si riconoscesse un'autorizzazione normativa diretta, il contribuente è liberato se ha pagato a un soggetto apparentemente legittimato a ricevere il pagamento e ha agito in buona fede.

Massime di principio

  • Quando una procedura normativa o telematica attribuisce in via esclusiva a un intermediario qualificato, come il notaio, il compito di ricevere e riversare le imposte, il pagamento effettuato a tale intermediario può liberare il contribuente nei confronti dell'Erario.
  • Il contribuente che abbia versato le somme al soggetto istituzionalmente incaricato, ottenendo quietanza e documentazione dell'adempimento, non dovrebbe essere chiamato a pagare nuovamente a causa dell'inadempimento o dell'appropriazione delle somme da parte dell'intermediario.
  • La buona fede del contribuente e l'apparenza univoca della legittimazione a ricevere il pagamento assumono rilievo decisivo, soprattutto quando il contribuente non dispone di strumenti concreti per controllare il successivo riversamento delle somme.
  • La responsabilità dell'intermediario verso l'Amministrazione finanziaria non comporta automaticamente una responsabilità solidale del contribuente, se quest'ultimo ha già adempiuto versando correttamente la provvista al soggetto incaricato.
  • La soluzione potrebbe dipendere dalle modalità concrete della procedura e dalla documentazione disponibile: quietanze, ricevute, copia dell'atto registrato e prova dell'effettivo versamento al professionista sono elementi essenziali per dimostrare l'effetto liberatorio.

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