Cassazione Penale, Ordinanza n. 04261/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che l'aveva riconosciuta responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale e le aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con il primo motivo deduceva l'assenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 c.p.; con il secondo censurava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale, sostenendo che il diniego fosse ingiustificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al reato, ha richiamato la congrua e corretta motivazione della sentenza di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'art. 337 c.p.; quanto alla pena, ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale, fondato su un giudizio prognostico ancorato alle precedenti condanne dell'imputata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sussistenza degli elementi costitutivi del delitto è stata ritenuta correttamente accertata e adeguatamente motivata dal giudice di merito.
sospensione condizionale della pena
Il beneficio può essere negato sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole fondato anche sulle precedenti condanne dell'imputato.
cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al versamento della somma prevista in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate contro una motivazione di merito già congrua e logicamente sufficiente.
- Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte di cassazione non interviene quando la sentenza impugnata abbia già spiegato in modo completo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se sorretto da un giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dal reato, purché fondato su dati personali e processuali significativi, come precedenti condanne.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
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