Cassazione Penale, Sentenza n. 39136/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto con istanza del 22/12/2022, chiedendo la revisione della precedente decisione di rigetto (17/09/2022) sulla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Sosteneva la violazione degli artt. 314 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo l'esistenza di un "nuovo elemento di diritto": la pronuncia del 13/05/2021 favorevole a Zindato Giuseppe, ritenuta sovrapponibile alla sua fattispecie e idonea a dimostrare che le condotte valutate a suo carico come "colpa grave" sarebbero invece assimilabili a "colpa lieve".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando che il giudice dell'esecuzione non può procedere a una rivalutazione di merito del compendio probatorio deciso dal giudice della cognizione. Le censure sono state ritenute ripropositive e solo volte a ottenere una nuova valutazione di merito già esaminata e respinta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della parte indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che l'art. 314 autorizzasse una rivalutazione di merito dell'esecuzione, sottolineando i limiti del giudice dell'esecuzione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero ripropositive e non idonee a superare l'inammissibilità dell'istanza
Usato per motivare la condanna alle spese e per stabilire l'assenza di esimente dalla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
Sez.1, n.27300 del 05/07/2005, Rv.232002 - 01
Sez.1, n.27300 del 05/07/2005,Rv.232002 - 01
Giurisprudenza richiamata a fondamento del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a interpretare il provvedimento irrevocabile ma è precluso dal rivalutare il merito del compendio probatorio
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Citata con riferimento al criterio per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice della cognizione; le istanze che mirano a una rivalutazione in fatto sono inammissibili.
- Per ottenere l'ammissione di un incidente di esecuzione fondato su un "nuovo elemento di diritto" occorre che l'elemento sia effettivamente nuovo e direttamente rilevante, e non una semplice analogia con pronunce rese in casi diversi.
- Le censure meramente ripropositive delle questioni già decise costituiscono motivo di inammissibilità: il ricorso deve esporre nuovi profili non esaminati in precedenza.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, l'applicazione di una sanzione pecuniaria se non si ravvisa assenza di colpa nella proposizione del gravame (art. 616 cod. proc. pen.).
- Le differenze nella qualificazione della colpa (grave vs. lieve) rilevano se emergono nuovi fatti o prove non valutate in precedenza; la mera esistenza di una pronuncia favorevole ad altro soggetto non basta se non è dimostrata la sovrapponibilità oggettiva e la rilevanza per il caso concreto.
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