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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18873/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Giudice di Pace. Hanno dedotto che l'avviso di deposito della motivazione della sentenza di primo grado non era stato notificato agli imputati né al co-difensore (pur essendo stato notificato ad un solo difensore), con conseguente nullità a regime intermedio della procedura di appello e inesistenza della decorrenza dei termini per gli imputati. Hanno invocato, tra l'altro, l'art. 585, comma 3, c.p.p. e le norme sulla comunicazione dell'avviso di deposito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che l'avviso di deposito della motivazione era stato comunicato solo ad uno dei difensori e non agli imputati né al co-difensore presso il quale era stato eletto il domicilio. Ne è conseguita una nullità a regime intermedio del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e dichiarato la nullità del procedimento di appello formato senza la preventiva notifica dell'avviso di deposito, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame (rinvio). Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge). Usata quale titolo processuale per proporre il ricorso in Cassazione.

  • art. 585, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce che, quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che la notifica ad un solo difensore non può far decorrere il termine rispetto agli imputati non notificati.

  • art. 128, comma 1, c.p.p.

    La parte finale dispone che l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo deve essere comunicato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnare. La Corte l'ha interpretata nel senso che l'omessa comunicazione agli imputati e al co-difensore integra una nullità intermedia.

  • art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Prevede che il Giudice di Pace depositi la motivazione entro 15 giorni se non la detta a verbale; la Corte ne trae la regola sulla decorrenza dei termini quando la motivazione è depositata oltre il quindicesimo giorno.

  • art. 548, comma 2 c.p.p. e art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamati in relazione ai termini per proporre impugnazione quando la motivazione è depositata fuori termine: l'impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma sulle nullità: la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di deposito agli imputati determina una nullità a regime intermedio, con effetti sulla validità del decreto di citazione in appello.

  • art. 544, c.p.p.

    Citato in relazione al divieto per l'autorità giudiziaria di autoassegnarsi termini diversi da quelli previsti; utilizzato per sostenere che il termine di deposito da parte del Giudice di Pace non può essere autonomamente prolungato.

  • richiamata giurisprudenza e Corte Costituzionale (es. Corte cost. n. 317/2009)

    La giurisprudenza e la pronuncia costituzionale hanno escluso l'idea dell'unitarietà dell'impugnazione tra imputato e difensore: la proposizione dell'impugnazione da parte del difensore non sanifica l'assenza di conoscenza effettiva da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • Se la motivazione della sentenza di primo grado è depositata oltre il termine previsto, l'avviso di deposito deve essere notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnare (imputati e difensori); solo dal ricevimento di tale avviso decorrono i termini per l'impugnazione.
  • La notifica dell'avviso di deposito a un solo difensore non sostituisce la notifica agli imputati o al co-difensore presso cui è stato eletto il domicilio: l'omissione integra una nullità a regime intermedio che può comportare l'annullamento degli atti di appello formatisi senza la preventiva comunicazione.
  • Quando la decorrenza dei termini è diversa tra imputato e difensore, vale il termine più favorevole (quello che scade per ultimo) per entrambi: pertanto l'impugnazione proposta oltre il termine percepito da un difensore può comunque essere tempestiva se, per l'imputato o per l'altro difensore, il termine non era ancora decorso.
  • In presenza di omissioni nelle notificazioni degli avvisi essenziali, è necessario eccepire tempestivamente la nullità nel corso del procedimento di appello; tale eccezione può portare all'annullamento del decreto di citazione e alla restituzione degli atti al giudice di merito.
  • Il difensore che riceve l'avviso di deposito dovrebbe verificare immediatamente che la stessa comunicazione sia stata effettuata anche agli imputati e ai co-difensori; in caso contrario è opportuno sollevare la questione e, se necessario, proporre rimedi processuali (eccezione, ricorso).

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