Cassazione Civile, Ordinanza n. 37282/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità la parte assistita dall'avvocato istante era risultata vittoriosa; nel dispositivo dell'ordinanza di cassazione che aveva regolato le spese processuali in suo favore era però stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante questi ne avesse fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. L'avvocato ha quindi proposto istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza. Dalla sentenza emerge che l'istanza era stata solo depositata in cancelleria, senza notifica alle controparti e senza allegazione di copia autentica del provvedimento da correggere. La Corte ha tuttavia esaminato l'istanza alla luce del principio per cui il mero deposito dell'istanza, se seguito da iscrizione a ruolo d'ufficio, si converte nel procedimento officioso di correzione e la successiva notifica a cura della cancelleria è sufficiente a integrare il contraddittorio. Verificato che nel giudizio precedente era stata effettivamente chiesta la distrazione delle spese, la Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale e ha ordinato la correzione del dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 11460/2022 fosse corretto aggiungendo, dopo le parole "accessori di legge", la frase "da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Esposito". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento da parte della cancelleria. Quanto alle spese del procedimento di correzione, ha statuito che non vi è luogo a provvedere.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina del contraddittorio camerale nel procedimento di legittimità, come sostituita dalla riforma del 2016, quale base procedurale per l'esame dell'istanza.
L'istanza di correzione proposta senza notifica e ulteriori adempimenti non introduce un tertium genus di procedimento; se segue iscrizione a ruolo d'ufficio, si converte nel procedimento officioso previsto dalla norma.
La richiesta di distrazione delle spese deve risultare formulata dal difensore; in presenza di tale richiesta, l'omissione nel dispositivo della statuizione di distrazione integra un errore materiale emendabile.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, nel dispositivo di una decisione, della distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia espressamente richiesto l'attribuzione può costituire errore materiale correggibile quando dagli atti risulti la richiesta ex art. 93 c.p.c.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale dinanzi alla Corte di cassazione, il mero deposito dell'istanza senza notifica alle controparti è inammissibile come procedimento autonomo, ma l'eventuale iscrizione a ruolo d'ufficio trasforma la procedura in correzione officiosa, rendendo sufficiente la notifica della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale a cura della cancelleria.
- Quando il procedimento di correzione assume natura officiosa, l'omessa allegazione all'istanza di copia autentica del provvedimento da correggere non preclude l'esame della richiesta.
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