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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3433 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione n. 7589/2006, con cui l’Agenzia aveva applicato l’imposta di registro in misura proporzionale alla sentenza del giudice ordinario che aveva condannato N. S.r.l. a rimborsare alla contribuente somme da questa pagate al creditore C. S. S.p.A. in forza di un contratto di accollo non registrato. La contribuente sosteneva che fosse dovuta l’imposta in misura fissa, poiché il debito originario derivava dal prezzo di una compravendita immobiliare assoggettata a IVA. L’Agenzia, invece, riteneva l’accollo un rapporto autonomo, enunciato nella sentenza e soggetto a tassazione proporzionale. In Cassazione l’Ufficio ha inoltre contestato la motivazione per relationem della CTR.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia, relativo alla motivazione della CTR, perché il quesito di diritto era astratto e non indicava quali specifici motivi d’appello fossero stati omessi, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: il contratto di accollo non registrato era stato enunciato nella sentenza e costituiva la fonte autonoma dell’obbligo di rimborso; pertanto doveva essere tassato proporzionalmente, senza che rilevasse l’assoggettamento a IVA della distinta compravendita immobiliare che aveva originato il debito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 40/27/09 del 20 aprile 2009 e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’avviso. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    In particolare l'Ufficio non da nel quesito alcun conto di quali fossero i mezzi di gravame contenuti nell'atto d'appello che, con l'asserito mero rinvio per relationem, la CTR avrebbe omesso di trattare.

    Il quesito di diritto richiesto, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, deve riferirsi alla concreta controversia e indicare la questione effettivamente sottoposta al giudice; un quesito formulato in termini generali e astratti rende inammissibile il motivo.

  • Art. 22, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il contratto d'accollo, secondo la previsione contenuta al D.P.R. n. 131 cit., art. 22, comma 1, è stato quindi precisamente enunciato nella sentenza del giudice ordinario e sia con riguardo ai paciscendi e sia con riguardo agli effetti dello stesso.

    La sentenza può enunciare un contratto non registrato quando ne riferisce gli accordi e gli effetti; se ricorrono i presupposti dell’art. 22, le disposizioni dell’atto enunciato sono assoggettate a imposta.

  • Art. 8, lettera b), Nota 2, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Correttamente pertanto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 8, lett. b), Nota 2, D.P.R. n. 131 cit., che rispetto alla previsione contenuta al D.P.R. n. 131 cit., art. 37 specifica il quantum del tributo, ha applicato all'accollo in parola l'imposta di registro in misura proporzionale ed appunto perchè il ridetto accollo non è tra gli atti soggetti a IVA che ai sensi dell' art. 40 D.P.R. n. 131 cit. scontano l'imposta in misura fissa.

    La regola che esclude l’imposta proporzionale per la parte relativa a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA non si estende a un autonomo contratto di accollo che non costituisce, di per sé, un’operazione soggetta a IVA.

  • Art. 9 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La condanna di N. S.r.l. trova quindi titolo nel contratto d'accollo non registrato che, ai sensi dell'art. 9, Parte 1, della Tariffa, D.P.R. n. 131 cit., avrebbe dovuto registrarsi nella misura fissa del 3%.

    La Corte individua nell’art. 9 la previsione relativa alla registrazione dell’accollo non registrato e, nel caso concreto, chiarisce che la tassazione proporzionale deriva dall’enunciazione e dalle regole applicabili alla sentenza e all’atto enunciato, non dalla tassazione IVA della compravendita originaria.

  • Art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Correttamente pertanto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 8, lett. b), Nota 2, D.P.R. n. 131 cit., che rispetto alla previsione contenuta al D.P.R. n. 131 cit., art. 37 specifica il quantum del tributo, ha applicato all'accollo in parola l'imposta di registro in misura proporzionale.

    La Corte coordina l’art. 37 con la disposizione tariffaria che specifica la misura del tributo: per l’accollo autonomo enunciato nella sentenza, nella fattispecie è dovuta l’imposta proporzionale.

  • Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Correttamente pertanto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 8, lett. b), Nota 2, D.P.R. n. 131 cit., che rispetto alla previsione contenuta al D.P.R. n. 131 cit., art. 37 specifica il quantum del tributo, ha applicato all'accollo in parola l'imposta di registro in misura proporzionale ed appunto perchè il ridetto accollo non è tra gli atti soggetti a IVA che ai sensi dell' art. 40 D.P.R. n. 131 cit. scontano l'imposta in misura fissa.

    La misura fissa collegata agli atti soggetti a IVA riguarda l’operazione effettivamente assoggettata a tale imposta; non si applica automaticamente a un diverso rapporto negoziale solo perché il debito da cui trae origine è sorto da una compravendita soggetta a IVA.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposta di registro, occorre distinguere il rapporto che ha originato il debito dal distinto rapporto negoziale che costituisce la fonte immediata dell’obbligo fatto valere in giudizio. L’assoggettamento a IVA del primo non rende automaticamente soggetto a imposta fissa il secondo.
  • Quando una sentenza enuncia un contratto non registrato tra le parti e ne richiama accordi ed effetti, può trovare applicazione la disciplina dell’enunciazione e l’atto può essere tassato secondo la propria natura e il regime previsto per esso.
  • Nel valutare il regime fiscale di un accollo, la natura dell’operazione deve essere esaminata autonomamente: il collegamento economico con una compravendita imponibile IVA non basta, da solo, a qualificare l’accollo come operazione soggetta a IVA.
  • Nei ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto non può limitarsi a formulare una domanda astratta: deve indicare gli elementi della controversia e la concreta questione sottoposta al giudice.

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