Cassazione Penale, Ordinanza n. 15252/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di rimessione nel termine per presentare richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato, sostenendo una diversa interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. Con il secondo motivo ha contestato la conferma della responsabilità penale per la rapina, ma la doglianza era sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, giudicate dai giudici di merito puntuali, credibili e coerenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché basato su un'interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. incompatibile con il dato normativo e con un orientamento di legittimità già consolidato. Ha poi ritenuto non consentito il secondo motivo, poiché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è stata letta in senso conforme al dato testuale e alla giurisprudenza consolidata, escludendo la possibilità di una lettura estensiva invocata dal ricorrente per ottenere la rimessione in termine alla richiesta di rito abbreviato.
Richiamato solo implicitamente per delimitare il sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione del merito né una diversa lettura delle prove in assenza di specifici travisamenti.
Massime di principio
- L'istanza di rimessione nel termine per accedere al rito abbreviato deve essere valutata secondo il dato normativo dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. e non può essere accolta sulla base di interpretazioni incompatibili con il suo tenore letterale e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino soltanto a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali, se non viene dedotto uno specifico travisamento di emergenze processuali rilevanti.
- La conferma della responsabilità penale fondata su dichiarazioni della persona offesa logicamente e coerentemente valorizzate dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o comunque non proponibile perché diretto a ottenere un riesame del fatto, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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