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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35567/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l’ordinanza dell’11 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di Messina, che aveva rigettato la sua istanza di misure alternative alla detenzione. Il rigetto era fondato sulle numerose pendenze per fatti di reato successivi a quello da espiare, valutate come indicative di ricaduta in attività delittuose e di mancanza di resipiscenza. Con il ricorso si lamentava che l’ordinanza avesse riportato le risultanze di una relazione dei Carabinieri relative alle frequentazioni del condannato con persone pregiudicate e alla notificazione di un avviso orale. La Corte ha rilevato che tali circostanze non avevano assunto rilievo nella decisione impugnata, fondata invece essenzialmente sulle pendenze per reati successivi. Il difensore ha trasmesso una memoria il 23 giugno 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di correlazione con le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata: le doglianze riguardavano circostanze riportate nel provvedimento ma non determinanti, mentre il rigetto dell’istanza era fondato sulla valutazione delle pendenze per reati successivi, legittimamente apprezzabili anche se non sfociate in condanna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto privo di correlazione con le argomentazioni poste dai giudici di sorveglianza a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende;

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nella misura ritenuta equa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni effettivamente poste a fondamento del provvedimento impugnato e censura circostanze prive di incidenza sulla decisione.
  • Nel decidere su un’istanza di misure alternative alla detenzione, le pendenze per fatti di reato successivi a quello in esecuzione possono essere valutate come elementi indicativi della ricaduta in attività delittuose anche quando si tratti di mere pendenze.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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