Cassazione Penale, Sentenza n. 27600/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione (qualificata dall'ordinanza come istanza di "applicazione dell'articolo suspicione") ex art. 45 c.p.p., eccepita dall'istante con la proclamazione della propria innocenza, la denuncia di effetti psicologici della detenzione e l'elencazione di plurime omissioni commesse dal giudice di primo grado, finalizzata a ottenere la trasmissione del procedimento alla Corte suprema
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'istituto della rimessione sia eccezionale e applicabile solo in presenza di una situazione ambientale oggettivamente idonea a compromettere la libera determinazione dei soggetti processuali e l'imparzialità del giudice nel suo complesso; non sono state indicate concrete e attuali circostanze locali di tale gravità, ma soltanto omissioni astratte riconducibili a vizi del processo. L'istante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 45 codice di procedura penale
art. 45 del codice di procedura penale
L'art. 45 c.p.p. (rimessione) è interpretato come istituto assolutamente eccezionale, applicabile solo se ricorra una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione delle parti, costituita da fattori oggettivi idonei a condizionare la serenità di giudizio e ad incidere sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione
Principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge
Riferimento al principio secondo cui la rimessione è una deroga straordinaria al principio del giudice naturale, che giustifica un'applicazione molto restrittiva dell'istituto
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, Querci; Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi)
Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci; Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi
La giurisprudenza richiamata conferma l'uso restrittivo dell'istituto: cause che incidono sull'imparzialità di singoli componenti rilevano ai fini di astensione o ricusazione, non per la rimessione; la rimessione richiede fattori ambientali oggettivi e diffusi
Massime di principio
- La rimessione ex art. 45 c.p.p. è un rimedio eccezionale: va invocata solo se esistono circostanze ambientali oggettive e gravi tali da compromettere la serenità di giudizio dell'organo giudicante nel suo complesso
- Lamentare omissioni procedurali o vizi del processo, anche multipli, non è sufficiente a giustificare la rimessione; tali censure vanno dedotte con i rimedi ordinari (impugnazioni, motivi di nullità, ricorsi) o, se attengono all'imparzialità di singoli giudici, mediante astensione o ricusazione
- Occorre distinguere fra incompatibilità ambientale (che può giustificare la rimessione) e conflitti o cause di parte che riguardano singoli giudici (che si affrontano con astensione/ricusazione)
- Le istanze manifestamente infondate o procedimentalmente improprie possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende)
- Quando si valuti la sussistenza della rimessione, raccogliere e documentare fatti concreti, attuali e oggettivi (es. pressioni ambientali diffuse, minacce collettive, fenomeni di condizionamento generalizzato) è essenziale per superare il filtro di ammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27518/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27571/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →