Cassazione Penale, Ordinanza n. 35487/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati hanno impugnato con un unico atto la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22 dicembre 2025, deducendo, con un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Nella memoria del 2 settembre 2026 hanno ribadito le ragioni dei ricorsi. Dalla motivazione d'appello, come riportata dalla Cassazione, risultava che uno degli imputati aveva due precedenti per furto, anche della stessa indole, e che quindi mancava il requisito della non abitualità; quanto all'altro, erano state inoltre considerate le modalità dell'azione e la non esiguità del danno. Il testo non specifica il fatto concreto oggetto della condanna né il reato per cui i ricorrenti erano stati condannati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il motivo è stato giudicato totalmente reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, e manifestamente infondato: la decisione impugnata aveva escluso per il primo imputato la non abitualità in ragione dei due precedenti per furto e, per il secondo, anche la particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità dell'azione e dell'entità non esigua del danno. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte di appello, a pagina 5, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, ha sottolineato l’assenza dei presupposti applicativi di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto l’imputato Michael Vigliotti risultava gravato da due precedenti per reati della stessa indole (furto) e, quindi, la sua condotta era priva del requisito della non abitualità, mentre per l’imputato Matteo Vigliotti ha evidenziato inoltre la non particolare tenuità dell’offesa, tenuto conto delle modalità dell’azione e della non esiguità del danno cagionato
Il riconoscimento della particolare tenuità presuppone la non abitualità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa; la valutazione di tali requisiti può fondarsi sui precedenti per reati della stessa indole, sulle modalità dell'azione e sull'entità del danno.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limita a reiterare le doglianze già proposte senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando difetta la non abitualità della condotta; la presenza di precedenti per reati della stessa indole può escludere tale requisito.
- La particolare tenuità dell'offesa va valutata considerando, tra l'altro, le modalità dell'azione e l'entità del danno cagionato.
Come è indicizzato
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