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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40120/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato nel merito l'assetto di responsabilità per il delitto contestato, ma sono state ritenute precluse e comunque inammissibili le censure proposte, perché attinenti alla motivazione e alla ricostruzione fattuale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità e l'assenza di un adeguato percorso argomentativo sulla determinazione della pena, prospettando un vizio ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. La Corte rileva che, nel ricorso immediato per cassazione, i vizi motivazionali non sono deducibili ex art. 569, comma 3, c.p.p.; inoltre osserva che non è possibile trasformare tali censure in violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. quando esse si risolvono, in sostanza, nella contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Anche la doglianza sulla pena è ritenuta inammissibile, poiché la sentenza impugnata conteneva un riferimento sufficiente sul punto.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    nel ricorso immediato per cassazione non sono deducibili vizi di motivazione

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    tra i vizi deducibili con il ricorso immediato per cassazione non rientrano quelli attinenti alla motivazione

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    non può essere utilizzato per far valere vizi motivazionali quando le censure attengono alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle circostanze da parte del giudice di merito

  • art. 36245/2009, Rv. 245596-01

    richiamata a sostegno dell'inammissibilità della censura sulla determinazione della pena

Massime di principio

  • Nel ricorso immediato per cassazione non sono deducibili censure che investano direttamente la motivazione della decisione, poiché l'art. 569, comma 3, c.p.p. limita i motivi proponibili.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può essere surrettiziamente ricondotta a violazione di legge quando il ricorrente contesti, in realtà, la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio compiute dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla determinazione della pena è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente sul trattamento sanzionatorio, non essendo consentita in sede di legittimità una rivalutazione del merito.
  • Quando il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti o meramente fattuali, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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