Cassazione Penale, Ordinanza n. 24807/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, con pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80 di multa. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non indicava specificamente gli elementi fattuali o argomentativi idonei a criticare la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. perché non esplicitava gli elementi alla base della doglianza e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare puntualmente i rilievi mossi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza verteva sul mancato riconoscimento di una causa di immediato proscioglimento, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è generico.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a consentire al giudice di individuare con precisione le censure; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, puntuale e autosufficiente quanto basta a delimitare il thema decidendum; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La deduzione del vizio di motivazione non è sufficiente se non vengono indicati gli effettivi passaggi argomentativi della sentenza impugnata che si assumono illogici o carenti.
- Il mancato rilievo della causa di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente censurato in cassazione se il ricorso non spiega in modo preciso perché dagli atti risulterebbe evidente una causa di proscioglimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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