Sentenza del 12/05/2021 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento
Catasto - Immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto censiti in categoria E/7 che sono improduttivi di reddito se non sono locati a terzi - Attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio a seguito di procedura di parte c.d. DOCFA - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava l'attribuzione di una rendita catastale a un'unità classificata in categoria E/7 (immobile destinato esclusivamente all'esercizio del culto), sostenendo che tale bene è improduttivo di reddito ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 917/1986 quando non è locato a terzi, e quindi non avrebbe dovuto essere assoggettato a rendita imponibile. La questione era se l'Ufficio potesse comunque attribuire o modificare la rendita a seguito della dichiarazione di variazione (DOCFA).
La decisione
il giudice ha ritenuto legittima l'attribuzione (e la modifica) della rendita catastale da parte dell'Ufficio anche per l'unità E/7 non locata. La decisione si fonda sul fatto che i decreti ministeriali (d.m. n. 28/1998 e d.m. n. 701/1994) integrano la disciplina primaria (art. 6 r.d.l. n. 652/1939 e art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949) prevedendo che il dichiarante proponga l'attribuzione della rendita per le unita' a destinazione speciale e che, qualora la rendita non sia stata individuata secondo criteri di ragionevolezza e le regole dell'estimo catastale, l'Ufficio possa modificarla nei termini indicati (art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994). Ne consegue che l'assenza del presupposto tributario ai fini dell'imposizione (immobile non produttivo di reddito per mancata locazione) non impedisce l'attribuzione catastale della rendita.
Norme richiamate
art. 6 r.d.l. n. 652 del 1939
Norma primaria sulla disciplina catastale cui si fa riferimento per l'individuazione delle modalità di accertamento e attribuzione della rendita; i decreti ministeriali successivi la integrano per le unita' a destinazione speciale.
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1142 del 1949
Prevede i poteri e le procedure dell'Ufficio catastale; integrato dai successivi decreti ministeriali che disciplinano l'attribuzione della rendita per destinazioni speciali.
d.m. n. 701 del 1994 (art. 1, comma 3)
Stabilisce le regole per la revisione e la determinazione della rendita catastale per le unita' a destinazione speciale e consente all'Ufficio di modificare la rendita se non individuata secondo criteri di ragionevolezza e le regole dell'estimo catastale.
Integra la disciplina delle dichiarazioni di variazione (DOCFA) e l'attribuzione della rendita per le unita' immobiliari a destinazione speciale; conferma il ruolo del dichiarante nella proposta di rendita e il potere ufficiale di verifica/modifica.
art. 37 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Indica i criteri di tassabilità (produzione di reddito); la sentenza sottolinea che la mancanza del presupposto tributario (improduttività di reddito se non locato) non esclude l'operatività delle norme catastali che permettono l'attribuzione/modifica della rendita.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione DOCFA per un'unità a destinazione speciale autorizza l'Ufficio a proporre, attribuire o modificare la rendita catastale anche se l'immobile non è produttivo di reddito ai fini fiscali (ad esempio luogo di culto non locato).
- I decreti ministeriali (in particolare d.m. 701/1994 e d.m. 28/1998) integrano la normativa catastale primaria e conferiscono all'Ufficio il potere di rettificare la rendita quando questa non sia stata determinata secondo criteri di ragionevolezza e le regole dell'estimo catastale.
- La distinzione tra valutazione catastale (attribuzione della rendita) e disciplina tributaria (imponibilità ai fini IRPEF/IRES) è netta: l'assenza di reddito non impedisce l'attribuzione della rendita catastale, anche se può incidere sulle imposte dovute.
- In situazioni analoghe il proprietario dovrebbe verificare la correttezza formale e sostanziale del DOCFA e, se contesta la rendita, documentare elementi fattuali e tecnici contrari all'attribuzione secondo le regole dell'estimo; l'impugnazione resta possibile, ma non è sufficiente richiamare la mancanza di reddito per ottenere l'annullamento dell'attribuzione.
- L'Ufficio è vincolato ai criteri tecnico-estimativi e ai limiti procedurali stabiliti dai decreti: le modifiche della rendita devono essere motivate e rispettare i parametri di ragionevolezza e le modalità previste normativa.
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